FAST FIND : GP5566

Sent.C. Cass. 11/02/2002, n. 1944

48760 48760
1. Infortuni sul lavoro - Occasione di lavoro - Nozione.
1. L'indennizzabilità dell'infortunio subìto dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto. (Nella specie, la Corte suprema ha annullato, in base all'enunciato principio, la sentenza di merito che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso alla dipendente di un'azienda alberghiera, caduta dalle scale del seminterrato dell'albergo, ove prestava la sua attività lavorativa, mentre si recava a timbrare il cartellino delle presenze).

Sugli infortuni "in occasione di lavoro", ved. Cass. 13 luglio 2001 n. 9556R e 14 febbraio 2001 n. 2117 R e 10 gennaio 2001 n. 253R (È indennizzabile l'infortunio sul lavoro anche nell'ipotesi di rischio cd. "improprio" cioè inerente ad una attività prodromica e strumentale a quella propria del lavoratore).

Dalla redazione