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Sent.C. Cass. 09/11/2002, n. 15765

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1. Infortuni sul lavoro - Occasione di lavoro - Nozione - Rischio specifico e non comune e generico.
1. In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ricorre l'occasione di lavoro - costituente requisito di indennizzabilità dell'infortunio - solo quando esista uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attività di lavoro, per cui non è sufficiente, ai fini dell'indennizzabilità, il rischio comune e generico nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, o anche il rischio insito in attività accessorie, qualora queste siano immediatamente e necessariamente connesse e strumentali allo svolgimento di quelle mansioni, e quindi funzionalmente collegate all'attività lavorativa.

Sugli infortuni «in occasione di lavoro», ved. Cass. 13 maggio 2002 n. 6894 n. 363 , 7 maggio 2002 n. 6511 R, 22 aprile 2002 n. 5841 R, 13 aprile 2002 n. 5357 R, 13 aprile 2002 n. 5354 R, 27 febbraio 2002 n. 2942 R e 11 febbraio 2002 n. 1944 R

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