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Sent.C. Cass. 27/02/2002, n. 2942

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1. Infortuni sul lavoro - Occasione di lavoro - Nozione.
1. Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato, per "occasione di lavoro" devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali.

Ved. Cass. 11 febbraio 2002 n. 1944R.

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