Sent. C. Stato 05/03/2001, n. 1246 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 05/03/2001, n. 1246

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Nozione - Demolizione e ricostruzione - È tale - Condizione.
1. Nella nozione di ristrutturazione quale si desume dall'art. 31, comma 1, lett. d) della L. 5 agosto 1978 n. 457 è inclusa la demolizione e ricostruzione del vecchio edificio; ed è possibile realizzare un'opera edile diversa, in tutto od in parte, dalla precedente purché la diversità sia dovuta al ripristino o sostituzione o eliminazione o modifica di alcuni elementi costitutivi dell'edificio.

1a. Sulla ristrutturazione edilizia ved. C. Stato V 18 dicembre 2000 n. 6769R e C. Stato V 13 luglio 2000 n. 3901R (Nella ristrutturazione edilizia all'art. 31, comma 1 della L. 5 agosto 1978 n. 457 possono rientrare anche la demolizione e ricostruzione di un immobile); C. Stato V 18 dicembre 2000 n. 6768R [Nozione di «ristrutturazione» di cui all'art. 31, comma 1, lett. d) della L. 5 agosto 1978 n. 457]; Cass. 26 ottobre 2000 n. 14128R (Criterio distintivo di ristrutturazione e ricostruzione - Si ha invece nuova costruzione se si ha aumento della volumetria o delle superfici occupate); C. Stato V 26 settembre 2000 n. 26[R=WCS26S0026] (Con la demolizione di un edificio e la sua ricostruzione diversa dal precedente non si configura ristrutturazione); C. Stato V 10 agosto 2000 n. 4397R (La ristrutturazione è la fedele ricostruzione dell'edificio; diversamente si ha una nuova costruzione); C. Stato IV 5 luglio 2000 n. 3735R (Non si configura ristrutturazione edilizia per la costruzione di un immobile che prima sia crollato o sia stato demolito).
[L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31, comma 1, lett. d)]R

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