Sent. C. Stato 24/10/2000, n. 5676 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 24/10/2000, n. 5676

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggi - Edifici già esistenti - Realizzazione ex art. 9 L. 1989/122 - Edifici nuovi - Realizzazione ex art. 2, comma 2, L. cit.
1. Per gli edifici già esistenti, i parcheggi da destinare a pertinenza dei singoli appartamenti in locali di piano terra o del piano interrato sottostante, anche in deroga alle vigenti norme di edilizia ed urbanistica, possono essere realizzati ai sensi dell'art. 9 della L. 24 marzo 1989 n. 122; per i nuovi edifici, invece, vi è l'obbligo di riservare appositi spazi per i parcheggi in ragione di almeno 1 m² per ogni 10 m² di costruzione, ai sensi del precedente art. 2, 2° comma, L. cit. (che ha sostituito l'art. 41 sexies della L. 17 agosto 1942 n. 1150).

1a. Ved. Cass. 19 ottobre 2000 n. 13827R.
(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 4 sexiesR; L. 24 marzo 1989 n. 122, art. 2, 2° comma, e art. 9)R

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