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Sent.C. Cass. 26/10/2000, n. 14124

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1. Appalti - Difetti dell'opera - Azione di risarcimento danni - Per colpa dell'appaltatore - Si presume.
1. Il committente il quale agisce nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 Cod. civ. per il risarcimento dei danni derivati da vizio o difformità dell'opera, non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria.

1a. Sulle azioni che il committente può intraprendere contro l'appaltatore per difetti dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 Cod. civ., ved. Cass. 12 luglio 2000 n. 9239R (Domande cumulative di risoluzione contratto, riduzione prezzo, eliminazione difetti - Ammissibilità); Cass. 18 febbraio 2000 n. 1836R (Eliminazione diretta dei difetti dal committente dopo la loro mancata eliminazione dall'appaltatore ex condanna 1° grado); Cass. 22 febbraio 1999 n. 1475R (Domande cumulative di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo - Ammissibilità). Ved. anche Responsabilità per i difetti dell'opera e Sui difetti non gravi (artt. 1662, 1667 e 1668 Cod. civ.) dell'opera appaltata.
(Cod. civ. artt. 1218 e 1668)

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