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Sent. C. Cass. pen. 27/01/2000, n. 209

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1. Appalti oo.pp. - Collaudatore - Pubblico ufficiale - Falsa attestazione in certificato di collaudo - Reato ex art. 479 Cod. pen.
1. L'ingegnere esercente la libera professione nominato collaudatore dell'opera in virtù della L. reg. Campania n. 9 del 1983 svolge una funzione pubblica preordinata alla formazione della volontà della Pubblica amministrazione; pertanto, la falsa attestazione, nel certificato di collaudo, della conformità dei lavori di riparazione di un edificio alla normativa antisismica configura l'ipotesi criminosa prevista e punita dall'art. 479 Cod. pen.

1a. Sul certificato di collaudo di un appalto di opera pubblica e sulla relazione riservata del collaudatore ved. C. Stato IV 15 maggio 2000 n. 2734R e 27 aprile 1999 n. 743R (Diritto di accesso ex L. 1990 n. 241 alla relazione riservata del collaudatore); Cass. S.U. 22 maggio 1998 n. 5140R (1. Il collaudatore ha l'obbligo di indicare negli atti di collaudo la somma dovuta dalla P.A. per rivalsa IVA - 2. L'avvenuta redazione del certificato di collaudo non preclude la possibilità per la P.A. di esperire un nuovo collaudo); Cass. 16 giugno 1997 n. 5373R e 29 agosto 1994 n. 7574R (La sottoscrizione del certificato di collaudo da parte dell'appaltatore senza riserve non pregiudica il suo diritto ad interessi o risarcimento dei danni per l'ingiustificato ritardo nel pagamento delle somme dovutegli); Cass. 25 novembre 1996 n. 10428 R (La pronuncia del collaudatore sul carattere indispensabile dei lavori aggiuntivi può dare all'impresa diritto al relativo compenso).
(Cod. pen. art. 479)

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