Sent.C. Stato 14/01/2000, n. 244 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 14/01/2000, n. 244

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Aggiudicazione - Revoca o diniego di approvazione - Possibilità. 2. Appalti oo.pp. - Gara - Aggiudicazione - Annullamento - Revoca degli atti di gara senza comunicazione alla seconda impresa classificata - Illegittimità.
1. Anche se l'aggiudicazione di una gara pubblica è l'atto conclusivo del procedimento di individuazione della migliore offerta con cui s'incontrano la volontà della P.A. di concludere il contratto e la volontà dell'impresa, manifestata con l'offerta prescelta, l'Amministrazione appaltante può egualmente in seguito, con adeguata motivazione fondata su un preciso e concreto interesse pubblico, revocare o non approvare l'aggiudicazione medesima. 2. In caso di annullamento dell'aggiudicazione di una gara pubblica già disposta a favore dell'impresa prima classificata, la revoca degli atti di gara da parte dell'Amministrazione è illegittima se l'annullamento predetto non è stato comunicato all'impresa seconda classificata perché questa, a seguito dell'annullamento, potrebbe aggiudicarsi la gara.

1a. e 2a. (GARE-AGDZ.3) Ved. C. Stato V 25 novembre 1999 n. 1986R.

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