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Sent.C. Cass. 07/04/1999, n. 3338

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1. Appalti oo.pp. Difetti gravi dell'opera Responsabilità extracontrattuale del costruttore ex art. 1669 C.c. Carattere di specialità con l'art. 2043 Cod. civ..
1. La previsione dell'art. 1669 Cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 Cod. civ.. Peraltro, l'esistenza di questa ipotesi speciale di responsabilità non fa venir meno l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2043 Cod. civ., almeno nei casi in cui non ricorrano le condizioni previste dall'art. 1669 Cod. civ. (nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale si era ritenuto che la società attrice, non essendo legittimata ad esperire l'azione ex art. 1669 Cod. civ., non poteva del pari avvalersi dell'azione ex art. 2043 Cod. civ..

1a. (VIZ 69.3-1) - Ved. Cass. 28 novembre 1998 n. 12106R (Presunzione iuris tantum della responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore ex art. 1669 Cod. civ.); Cass. 5 ottobre 1998 n. 9853R (Azione di risarcimento danni ex art. 1669, per responsabilità extracontrattuale del committente contro l'appaltatore o dell'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile direttamente).
(Cod. civ. artt. 1669 e 2043)

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