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Sent.C. Cass. 23/05/1998, n. 5151

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1. Consulenza tecnica di parte - Valutazione - Obbligo del giudice - Limiti.
1. Le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente, né è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, e disporre nuova consulenza d'ufficio atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti.

1a. Sulla consulenza tecnica di parte ved. Cass. 10 gennaio 1995 n. 245R (Omesso esame, da parte del giudice, della consulenza tecnica di parte); Cass. 16 novembre 1993 n. 11290R e 28 luglio 1989 n. 3527R (La c.t.p. ha natura di allegazione difensiva e non occorre motivazione in caso di dissenso del giudice); Cass. 13 gennaio 1990 n. 93 (Le ammissioni del c.t.p. non hanno valore di confessione) in GIU 1/91, 1200; Cass. 18 dicembre 1987 n. 9441R (Il giudice non è obbligato ad esprimere una valutazione della c.t.p.).

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