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Sent.C. Cass. 10/01/1995, n. 245

44631 44631
1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Estremi.
1. I gravi difetti dell'edificio, previsti dall'art. 1669 Cod. civ. come causa di responsabilità dell'appaltatore, non si identificano con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità della costruzione e che comportano pericolo di rovina, previsti dalla stessa norma, ma consistono in tutte le alterazioni che incidono sulla sostanza dell'opera e su tutti quegli elementi che devono essere presenti affinché l'opera stessa possa fornire la normale utilità in relazione alla sua funzione economica e pratica.

1. Conf. Cass. 11 gennaio 1979 n. 206.[R=W11GE79206]
Cod. civ. art. 1669

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