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Sent.C. Cass. 21/02/2001, n. 2486

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - Adesione del giudice - Motivazione specifica - Non necessaria. 2. Consulenza tecnica di parte - Natura - Allegazione difensiva - Dissenso del giudice - Motivazione non necessaria - Condizioni.
1. Il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso. 2. Le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente.

1a. Sulla adesione del giudice, senza obbligo di specifica motivazione, alle conclusioni della C.T.U. che le parti ed i loro consulenti non abbiano confutato; ved. Cass. 13 settembre 2000 n. 12080R. 2a. Sulla consulenza tecnica di parte ved. Cass. 11 dicembre 2000 n. 15572R; 22 ottobre 1999 n. 11859R (Criterio per la determinazione del compenso relativo alla stima di beni fatta da un ingegnere consulente tecnico di parte); 23 maggio 1998 n. 5151R (La consulenza di parte costituisce semplice allegazione difensiva, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso).

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