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Sent.C. Cass. 22/10/1999, n. 11859

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1. Consulente tecnico di parte - Ingegnere - Stima di beni - Compenso - Criterio.
1. Al fine della determinazione del compenso professionale spettante ad un ingegnere per l'attività svolta quale consulente di parte in una controversia civile deve tenersi conto, per l'esatta individuazione dell'incarico, dei quesiti posti dal giudice nell'affidamento della consulenza e, allorquando l'indagine sia finalizzata esclusivamente alla stima di beni, la medesima presuppone la sommaria descrizione dei medesimi strumentale alla ricerca del valore ma non l'inventariazione e catalogazione prevista dall'art. 29 della legge n. 143 del 1949, che comportano una attività di identificazione, enumerazione, descrizione e qualificazione di ciascun bene onde attribuirgli un'identità strutturale, morfologica e di consistenza idonea a connotarlo e ad evitare il pericolo di confusione o sostituzione; conseguentemente quando la funzione del consulente è di natura estimativa gli è dovuto il compenso per inventariazione.

1. Ved. Tariffa professionale di ingegneri e architetti, L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 24 a 28R (Prestazioni per perizie estimative) ed art. 29 (Compilazione di inventari a consegne). 1a. (CTP.1A) Sulla consulenza tecnica di parte ved. Cass. 23 maggio 1998 n. 5151R (La consulenza di parte costituisce semplice allegazione difensiva, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso) e relativa nota 1a.
(L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 24 a 29)

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