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Sent.C. Cass. 02/09/1998, n. 8689

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1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Denuncia - Termine annuale ex art. 1669, 1° c., C.c. - Decorrenza - Momento rilevante - Vizi dei materiali - Irrilevanza - Condizioni.
1. A differenza dell'azione per difformità e vizi dell'opera di cui all'art. 1667 Cod. civ., l'azione per gravi difetti, disciplinata dall'art. 1669 Cod. civ., prescinde dalla consegna dell'opera e del collaudo, mentre il termine annuale per evitare la decadenza decorre non dalla manifestazione esteriore del pericolo di rovina, bensì dalla completa conoscenza di essa e del collegamento causale con l'esecuzione della costruzione, e, se dipende da vizi dei materiali impiegati, non perciò l'appaltatore è esonerato da responsabilità, salvo che sia stato mero esecutore del committente.

1a. Ved. nota 1a. a precedente Cass. 29 maggio 1998 n. 5311.R
Cod. civ. artt. 1655, 1667, 1669, 2967

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