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Sent. CGAR. Sicilia 09/06/1998, n. 383

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Bando - Clausole equivoche - Interpretazione - Criterio della più ampia partecipazione.
1. Le clausole equivoche del bado di una gara d'appalto pubblico devono essere interpretate nel senso di consentire che la partecipazione delle imprese concorrenti sia la più estesa possibile.

1a. La giurisprudenza è praticamente costante sul criterio di interpretazione delle clausole dubbie della lettera d'invito o del bando, nel senso favorevole all'ammissione delle imprese. Ved. Csi 21 novembre 1997 n. 500R; Csi 8 maggio 1997 n. 96R; C. Stato V 7 marzo 1997 n. 212R; C. Stato V 1° febbraio 1995 n. 160R; VI 18 novembre 1994 n. 1668R; V 31 marzo 1994 n. 236R; V 26 giugno 1993 n. 753R; VI 25 maggio 1993 n. 377R; V 6 luglio 1992 n. 626R; VI 12 giugno 1992 n. 481R. Contra l'isolata sentenza Csi 22 marzo 1993 n. 112R, secondo la quale le clausole dubbie vanno risolte secondo le regole d'interpretazione del contratto (che sono quelle di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice civile).

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