Sent.C. Cass. 11/04/1988, n. 2858 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 11/04/1988, n. 2858

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1. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Trattamento pensionistico per pregressa attività - Prosecuzione della libera professione - Obbligo di iscrizione alla C.N.P.I.A. - Incertezza sul conseguimento dei vantaggi previdenziali - Irrilevanza.
1. Nella disciplina della L. 3 gennaio 1981 n. 6, in materia di previdenza per gli ingegneri ed architetti, il soggetto che goda, per un progresso rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, ed in virtù dell'iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria, di un trattamento pensionistico, non può esimersi, ove svolga con continuità la libera professione di ingegnere od architetto, dall'obbligo dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza istituita con L. 4 marzo 1958 n. 179 indipendentemente dal fatto che, per ragioni soggettive, non possa conseguire con certezza o per intero i vantaggi previdenziali previsti, atteso che il suddetto obbligo deriva dal solo esercizio continuativo all'interno del sistema previdenziale di categoria, in corrispondenza dei principi posti dagli art. 2 e 38 Cost. senza che vi contrasti il diritto al rimborso dei contribuenti previsto dall'art. 20 della legge n. 6 del 1981. (Nella specie, la Suprema Corte con riguardo alla controversia fra detta Cassa ed ingegneri pensionati, ha ritenuto priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della L. 11 novembre 1971 n. 1046 e dell'art.21, comma 5, della citata legge n. 6 del 1981, prospettata, in riferimento all'art. 3 Cost., sull'assunto della diversità di trattamento derivatane rispetto ad altre categorie di professionisti e, nell'ambito della stessa categoria degli ingegneri ed architetti, tra professionisti pensionati e non).

1. Ved. Cass. 12 agosto 1987 n. 6921R, S.U. 13 novembre 1986 n. 6638.[R=W13N866638]
(Cost. art. 3; L. 4 marzo 1958 n. 179;R L. 11 novembre 1971 n. 1046R; D.P.R. 30 maggio 1975 n. 301[R=DPR30175]; D.P.R. 9 gennaio 1978 n. 55[R=DPR5578]; L. 3 gennaio 1981 n. 6)R.

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