Sent.C. Cass. 15/05/1991, n. 5407 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 15/05/1991, n. 5407

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1. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Trattamento pensionistico per pregressa attività - Prosecuzione della libera professione - Obbligo di iscrizione alla C.N.P.I.A. - Incertezza sul conseguimento dei vantaggi previdenziali - Irrilevanza.
1. Nella disciplina della L. 3 gennaio 1981 n. 6, in materia di previdenza per gli ingegneri ed architetti, il soggetto che goda, per un progresso rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, ed in virtù dell'iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria, di un trattamento pensionistico, non può esimersi, ove svolga con continuità la libera professione di ingegnere od architetto, dall'obbligo della iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza istituita con L. 4 marzo 1958 n. 179, indipendentemente dal fatto che, per ragioni soggettive, non possa conseguire con certezza o per intero i vantaggi previdenziali previsti, atteso che il suddetto obbligo deriva dal solo esercizio continuativo dell'attività professionale e dalla relativa capacità contributiva, cui si riconnette un dovere di solidarietà, all'interno del sistema previdenziale di categoria, in corrispondenza dei principi posti dagli artt. 2 e 38 Cost.

1. Conf Cass. 11 aprile 1988 n. 2864 [R=W11A882864] e n. 2858R.
(Cost. artt. 2, 38; L. 4 marzo 1958 n. 179, art. 20, 21R; L. 3 gennaio 1991 n. 6)[R=L691]

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