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Sent. C. Cass. S.U. civ. 04/07/1989, n. 3196

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1. Ingegneri e architetti - Procedimento disciplinare del Consiglio dell'ordine - Deliberazione conclusiva - Differibilità. 2. Ingegneri e architetti - Procedimento disciplinare - Diritto di difesa - Conseguente necessità di citazione del professionista davanti al Consiglio dell'ordine - Omissione - Sanabilità ex art. 185 C.p.p.

1. In tema di procedimento disciplinare a carico di ingegneri, l'art. 44, comma 3, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, nel contemplare che il Consiglio dell'Ordine provveda in esito alla discussione, non implica che la deliberazione debba essere necessariamente adottata nella stessa seduta all'uopo fissata, e, quindi, non osta a che la camera di consiglio si protragga in ulteriori sedute, col conseguenziale differimento della deliberazione medesima.

2. Nel procedimento disciplinare a carico di ingegnere, il diritto di difesa dell'incolpato da assicurarsi anche nella fase amministrativa davanti al Consiglio dell'Ordine locale (la quale si concretizza in un'attività istruttoria preordinata e funzionalmente connessa a quella successiva di natura giurisdizionale), esige la citazione dell'inquisito davanti al Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 44, comma 2, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, per essere sentito e perché si avvalga della facoltà, ove lo richieda, di farsi assistere da un difensore o da un esperto di fiducia; peraltro, l'inosservanza di tale obbligo, nel caso in cui l'inquisito sia stato ascoltato in modo informale e non collegiale, deve ritenersi sanata, in applicazione analogica delle regole dell'art. 185, C.p.p., se non dedotta prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento.

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