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Sent. C. Cass. S.U. civ. 04/11/1994, n. 9128

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Ingegneri ed architetti - Procedimento e provvedimento disciplinari - Consiglio dell'ordine - Violazione art. 44, comma 1, R.D. 1925/2537 - Deduzione tempestiva - Nullità della decisione di apertura del procedimento.

In tema di procedimento disciplinare a carico di ingegneri ed architetti, l'inosservanza, da parte del Consiglio dell'Ordine, dell'obbligo previsto dall'art. 44, comma 1, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, circa l'audizione dell'incolpato prima della decisione di apertura del procedimento (nella specie, essendo stato l'architetto sentito dal solo Presidente su delega di detto Consiglio), comporta, se tempestivamente dedotta (secondo le norme ed i principî del rito penale, applicabili per analogia alla materia disciplinare, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario), la nullità dell'indicata decisione, trattandosi di violazione grave dello specifico diritto di difesa del professionista, posto dalla citata disposizione a tutela dell'interesse dello stesso a non essere, senza necessità, sottoposto al giudizio disciplinare.

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