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Sent. C. Cass. S.U. civ. 28/11/1994, n. 10125

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Ingegneri ed architetti - Procedimento disciplinare - Innanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine - Comunicazione all'incolpato della data fissata per la seduta - Con congruo anticipo - Necessità - Omissione - Nullità della decisione.

Nel procedimento disciplinare a carico di ingegneri ed architetti, il diritto di difesa dell'incolpato (inderogabilmente garantito a norma dell'art. 24 Cost. nella procedura di natura giurisdizionale innanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine, ma riguardante anche la fase amministrativa che si svolge davanti al Consiglio provinciale) implica che lo stesso debba essere posto in grado di essere sentito e di farsi assistere da un difensore o da un esperto di sua fiducia; con la conseguenza che l'avviso di fissazione della seduta del Consiglio nazionale deve essere portato a conoscenza dell'incolpato con congruo anticipo, a pena di nullità della decisione adottata in difetto dell'indicato adempimento, che la tempestività della comunicazione va verificata con riferimento alla data di ricevimento della stessa da parte del destinatario, non già a quella di spedizione.

Sul diritto di difesa in generale nel procedimento disciplinare, vedi Cass. 19 novembre 1979 n. 6018; Cass. 11 novembre 1982 n. 5933; Cass. 4 luglio 1989 n. 3196.
Vedi anche nota
a Cass. S.U. 18 ottobre 1994, n. 8483. 


Cost. art. 24; C.p.p. artt. 178 e 179; R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 44.

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