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Sent.C. Cass. 18/04/1988, n. 3044

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1. Ingegneri e architetti - Consiglio nazionale architetti - Sentenze - Loro sottoscrizione dai componenti del collegio giudicante - Necessità - Intervenuta cessazione delle funzioni - Irrilevanza. 2. Ingegneri e architetti - Deliberazione disciplinare del Consiglio dell'ordine architetti - Conseguente procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale architetti - Diritto del professionista alla difesa, con assistenza di difensore. 3. Ingegneri e architetti - Procedimento disciplinare davanti agli organi professionali - Continuità della fase decisoria - Non occorre.
1. Anche con riguardo alle pronunce giurisdizionali del Consiglio nazionale degli architetti (nella specie, in materia disciplinare), trova applicazione il principio secondo cui la sentenza deve essere sottoscritta dai componenti che hanno fatto parte del Collegio giudicante, ancorché cessati dalle funzioni al momento della sottoscrizione, senza che rilevi l'entità del ritardo nella formazione e pubblicazione della sentenza medesima. 2. Nel procedimento, di natura giurisdizionale, dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti, in sede d'impugnazione delle deliberazioni disciplinari dei locali Consigli dell'Ordine, il diritto di difesa dell'incolpato implica la sua facoltà non soltanto di comparire e di essere sentito personalmente, ma anche di farsi assistere da un difensore od esperto di fiducia. 3. Nel procedimento disciplinare a carico di architetti, davanti ai competenti organi professionali, ove le norme del rito penale sono applicabili nei limiti in cui non siano incompatibili con le caratteristiche del procedimento stesso, non è prescritta, a pena d'invalidità, la continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione, né la lettura del dispositivo in udienza.

1. Sull'argomento ved. Cass. S.U. 6 aprile 1983 n. 2432 [R=W6A832432]( « La circostanza che un componente del Collegio giudicante risulti collocato a riposo prima della pubblicazione della sentenza ma dopo la sua deliberazione, non spiega effetti invalidanti poiché la sentenza medesima viene a giuridica esistenza al momento della decisione » ), Cass. 16 ottobre 1979 n. 5392.[R=W16O795392] 2. Ved. Cass. S. U. 27 giugno 1981, n. 4182.[R=W27G814182] 3. Ved. Cass. S.U. 19 novembre 1979 n. 6018.[R=W19N796018]
1.2.3. - R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 44;R D.M. 1° ottobre 1948; D.M. 10 novembre 1948

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