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Sent.C. Cass. 14/02/1991, n. 1561

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Ritardato pagamento - Interessi - Decorrenza - Ex artt. 35 e 36 Cap. gen. dopo L. 1974 n. 700.
1. Le disposizioni degli artt. 35 e 36 del Capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della Pubblica amministrazione, si riferiscono esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e non anche ai pagamenti delle somme liquidate in sede di revisione dei prezzi dell'appalto, oggetto di una specifica e distinta normativa, ed ai quali le citate norme del Capitolato sono state estese soltanto con la L. 12 dicembre 1974 n. 700 ed a dar tempo della sua entrata in vigore.

1. Conf. Cass. 2 marzo 1988 n. 2203, R; Cass. 6 aprile 1982 n. 2102.[R=W6A822102]
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36[R=DPR106362,A=35]; L. 12 dicembre 1974 n. 700[R=L70074]

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