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Sent.C. Cass. 16/09/1995, n. 9787

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1. Contratti della P.A. - Revisione prezzi - Appalto opere pubbliche - Compenso revisionale - Ritardato pagamento - Interessi - Decorrenza. 2. Contratti della P.A. - Appalto opere pubbliche - Comune di Roma - Revisione prezzi - Ritardato pagamento di acconti e saldo revisionale - Interessi - Disciplina applicabile.
1. In materia di appalto di opere pubbliche, gli interessi dovuti per il ritardato pagamento del compenso revisionale vanno calcolati con riferimento alla data di riconoscimento di tale compenso, atteso che - avendo il potere della Pubblica amministrazione committente di accordare o negare la revisione carattere discrezionale - la posizione dell'appaltatore, sia in ordine al pagamento del compenso revisionale, sia alla corresponsione degli interessi sul medesimo, acquista consistenza di diritto soggettivo soltanto col riconoscimento della revisione da parte dell'Amministrazione appaltante. 2. In tema di appalto di opere pubbliche da parte del Comune di Roma, la revisione dei prezzi contrattuali e la corresponsione degli interessi sugli acconti o sul saldo revisionale sono disciplinate dall'articolo unico L. 21 dicembre 1974 n. 700 -che, tra l'altro, richiama, in caso di ritardo nella corresponsione degli acconti per revisione dei prezzi e della rata di saldo revisionale, gli artt. 35 e 36 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - e non dell'art. 79 Capitolato generale del Comune di Roma 30 luglio 1909; infatti, nel contrasto tra la legge n. 700 del 1974 e l'art. 79 Capitolato cit., va ritenuta prevalente a prima in considerazione del fatto che la L. 22 febbraio 1973 n. 37 ammette la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga, e che detto capitolato riveste il carattere di fonte non primaria rispetto alla legge, costituente invece fonte primaria.

1. Ved. Cass. 19 ottobre 1993 n. 10344 R sulla natura discrezionale del committente di accordare o no la revisione prezzi. 2. Ved. Cass. 5 gennaio 1984 n. 17[R=W5GE8417] e 14 febbraio 1991 n. 1561 R sul rapporto fra gli artt. 35 e 36 Cap. gen. oo.pp. e la L. n. 700/1994. 1a. e 2a. Come nota 1a. a C. Stato V 1° luglio 1995 n. 7346.[R=WCS1L957346]
L. 22 febbraio 1973 n. 37 [R=L3773]; L. 21 dicembre 1974 n. 700 [R=L70074]; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36[R=DPR106362,A=35]

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