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Sent. C. Cass. 20/10/1994, n. 8573

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Comune non iscritto negli elenchi ex art. 41 quinquies L. 1942 n. 1150 - Costruzione sul confine tra due fondi - Standard urbanistici - Operatività - Limite - Presentazione del piano regolatore o del programma di fabbricazione - Conseguenze - Normativa civilistica sulle distanze legali - Applicabilità.
1. In forza dell'art. 4 L. 1° giugno 1971 n. 291 le limitazioni edilizie stabilite dall'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765 (cosiddetta legge-ponte), introduttivo dell'art. 41 quinquies L. 17 agosto 1942 n. 1150, sono inapplicabili nei territori dei comuni non iscritti negli elenchi indicati in detto articolo dalla data di presentazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione all'Autorità competente per l'approvazione; pertanto, nell'ipotesi di un immobile costruito nel territorio di uno di detti Comuni (nella specie, Comune di Caiolo) sulla linea di confine tra due fondi, nella vigenza dell'art. 17 cit. lett. c), che impone un distacco in assoluto fra gli edifici proporzionale alle rispettive altezze, escludendo perciò l'applicabilità del principio della prevenzione (art. 873 e 875 C.c.), ove l'operatività di detta norma sia venuta a cessare in corso di causa ai sensi dell'art. 4 L. n. 291 del 1971 con la presentazione del piano regolatore alla Giunta per l'approvazione, riprendendo perciò pieno vigore gli artt. 873 e 875 C.c., la controversia relativa all'osservanza delle distanze legali deve essere decisa facendo applicazione della normativa sulle distanze del Codice civile, siccome più favorevole al costruttore, essendo previsto soltanto da questa il diritto di prevenzione e non in base alla disposizione dell'art. 17 lett. c) cit., in vigore all'epoca in cui venne eseguita la costruzione.

1. Ved. Cass. 20 aprile 1993 n. 4623[R=W20A934623].
[Pre-leggi art. 11 ; Cod. civ. artt. 873 e 875 ; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquiesR; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17 R; L. 1° giugno 1971 n. 291, art. 4R

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