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Sent. C. Cass. 22/11/1994, n. 9871

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Zone sismiche - Regolamento edilizio - Mancanza di disposizioni sulle distanze legali - Disciplina ex art. 873 Cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Disposizioni ex art. 17 legge "ponte" 1967 n. 765 - Operatività.
1. In tema di distanze legali, al fine di escludere l'applicabilità delle limitazioni previste dall'art. 17 della c.d. "legge-ponte" del 6 agosto 1967, n. 765, è necessario che il regolamento edilizio provvede direttamente sulle distanze, in quanto solo in tal caso viene meno l'esigenza dell'indicata norma suppletiva, la cui finalità è d'impedire che, in mancanza di regole urbanistiche, l'attività costruttiva si svolga senza rispetto del decoro edilizio, dell'igiene e della salubrità indispensabili per l'ordinato sviluppo del territorio. Pertanto, qualora il regolamento edilizio sia privo di disposizioni sulle distanze legali, devono applicarsi quelle previste dall'art. 17 legge cit., non già la disciplina dell'art. 873 C.c.

1. Ved. Cass. 1° marzo 1990 n. 1577[R=W1M901577]. 1a. Ved. nota 1a. a Cass. II 20 ottobre 1994 n. 8573R.
Cod. civ. art. 873 ; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 R; L. 6 agosto 1967 n. 765 art. 17 R

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