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Sent. C. Cass. 28/11/1994, n. 10146

45402 45402
1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Cisterna - Nozione - Manufatto anche non interrato per la raccolta dell'acqua - Obbligo di osservanza delle distanze ex art. 889 C.c.
1. Il termine "cisterna", richiamato nella disciplina delle distanze dall'art. 889 C.c., deve essere riferito non solo ai manufatti, in tutto o in parte, interrati adibiti per la raccolta di acque piovane, ma, più in generale, ad ogni manufatto in muratura, anche non interrato, per la raccolta dell'acqua che con qualsiasi mezzo (ed anche con tubi) vi viene addotta, ricorrendo, in misura maggiore per i manufatti non interrati o seminterrati destinati alla raccolta di acqua non piovana, quelle esigenze di sicurezza che impongono la limitazione prevista dall'art. 889 cit.

1. Ved. Cass. 23 maggio 1992 n. 6217 [R=W23MA926217], 11 dicembre 1972 n. 3562.[R=W11D723562] 1a. Ved. nota 1a. a Cass. II 20 ottobre 1994 n. 8573.R
C.c. art. 889

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