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Sent.C. Cass. 23/06/1995, n. 7150

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Conclusioni - Adesione del giudice - Contrarie argomentazioni delle parti - Obbligo di dettagliata confutazione - Insussistenza - Limiti.
1. Il giudice del merito, quando accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni delle parti; quanto, però, le critiche mosse alla consulenza sono tali che, se fondate, condurrebbero a soluzione diversa da quella proposta, il medesimo giudice non adempie all'obbligo della motivazione se, per confutarle, si limita a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente.

1. Conf. Cass. 27 settembre 1994 n. 7880 R 1a. Come nota 1a. a Cass. 16 giugno 1995 n. 6822.R

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