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Sent.C. Cass. 17/02/1995, n. 1712

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1. Danni - Risarcimento del danno - Estensione al mancato guadagno - Onere di prova del danneggiato - Criteri presuntivo ed equitativo - Applicabilità - Calcolo degli interessi - Riferimento ai singoli incrementi per rivalutazione monetaria - Ammissibilità - Attribuzione sulla somma capitale definitivamente rivalutata - Divieto.
1. Nel caso in cui la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma; tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio.

1. Ved. Cass. 7 aprile 1994 n. 3290[R=W7A943290]; 4 febbraio 1994 n. 1161;[R=W4F941161] 1° dicembre 1992 n. 12839; [R=W1D9212839] 4 novembre 1992 n. 11968[R=W4N9211968]; 22 ottobre 1992 n. 11552;[R=W22O9211552] S.U. 10 ottobre 1992 n. 11065[R=W10O9211065]; S.U. 26 febbraio 1992 n. 2383 R; 23 marzo 1991 n. 3184[R=W23M913184]; 20 giugno 1990 n. 6209[R=W20G906209]; 12 aprile 1990 n. 3125[R=W12A903125]; 13 novembre 1989 n. 4791[R=W13N894791]; 18 luglio 1989 n. 3352;[R=W18L893352] S.U. 23 novembre 1985 n. 5814.[R=W23N855814]
Cod. civ. artt. 1173, 1219 ; 1223, 1224 e 1226 ; 1277 ; 1282 e 1283 ; 1499, 2056 ; 2058 , L. 26 novembre 1990 n. 353, art. 1

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