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Sent.C. Cass. 24/10/2007, n. 22336

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1. Danni - Risarcimento del danno non patrimoniale - Condizioni 2. Auto - Scontro tra veicoli - Danno riportato da persona trasportata a titolo di cortesia - Risarcimento - Presunzione ex art. 2054, c. 1, Cod. civ. nei confronti del proprietario e del conducente dell’altro veicolo
1. Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, è necessario e sufficiente che il fatto illecito configuri oggettivamente la lesione di diritti della persona penalmente e costituzionalmente protetti, anche se non possa essere accertata in concreto la colpa del soggetto agente, in quanto la riserva di legge di cui all’art. 2059 C.c. è da ritenersi rispettata anche alla stregua delle norme costituzionali che garantiscono protezione ai diritti della persona, ed in particolare al diritto alla salute ed alla integrità personale. (Nella specie, la S.C., in relazione alla pretesa risarcitoria del danno biologico azionata dal terzo trasportato di un motoveicolo nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ha affermato il principio suesteso e cassato con rinvio la sentenza impugnata). 2. In caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione dettata dall’art. 2054, c. 1, C.c. nei confronti del proprietario e del conducente dell’altro veicolo, salva l’azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex art. 2055 C.c., secondo le relative colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno. (Nella specie, la S.C. ha affermato la responsabilità per l’intero danno nei confronti del trasportato danneggiato da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ed ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva fatto applicazione a favore del Fondo medesimo della presunzione di cui all’art. 2054, c. 1, C.c. escludendone la responsabilità per metà danno).

1. Ved. Cass. 6 agosto 2007 n. 17180; [R=W6AG0717180] C.Cost. 11 luglio 2003 n. 233;[R=WCC11L03233] Cass. 31 maggio 2003 n. 7281, [R=W31MA037281] 7282,[R=W31MA037282] 7283.[R=W31MA037283] 1a. Sul risarcimento danni, come debito di valore (e non pecuniario o di valuta che dir si voglia) ved. Cass. 1° dicembre 2000 n. 15368 R e 1° luglio 1997 n. 5845 R e 21 maggio 1994 n. 5002 R (Risarcimento danni per inadempimento contrattuale: debito di valore, su cui quindi spettano rivalutazione monetaria ed interessi); 18 agosto 1998 n. 8165 R (Criterio di calcolo di rivalutazione monetaria ed interessi); 24 luglio 1998 n. 7298 R (Computo degli interessi su importi rivalutati per singoli incrementi o su importo rivalutato in base ad un indice medio); 13 marzo 1995 n. 2898 R (Calcolo rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT; con esclusione del cumulo degli interessi legali sulla somma rivalutata); 7 marzo 1995 n. 2656 [R=W7M952656] (Rivalutazione e interessi sono cumulabili); 17 febbraio 1995 n. 1712 R (Sull’onere di prova del danneggiato e sul calcolo degli interessi); 4 maggio 1994 n. 4321 R (Risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 2° c., Cod. civ.: presuppone la prova anche utilizzando parametri fissi come gli indici ISTAT). 2. Ved. Cass. 17 gennaio 1997 n. 471;[R=W17GE97471] 2 ottobre 1995 n. 10361.[R=W2O9510361] 2n. Codice civile - Art. 2054 (Circolazione di veicoli) - (c.1) Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (c.2) Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. (c.3 e 4: omissis). Art. 2055: ved. Cass. 22 febbraio 2008 n. 4591 R
[Cod. civ. artt. 2054 (2n) e 2055 (2n)]

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