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Sent.C. Cass. 07/03/1995, n. 2656

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1. Arricchimento senza causa - Azione dell'appaltatore - Per esecuzione di opere non commissionate - Possibile riconoscimento implicito dell'utilità da parte dell'ente appaltante. 2. Danni - Risarcimento del danno - Debito di valore - Rivalutazione monetaria ed interessi - Cumulabilità - Contrasto con art. 3 Cost. - Insussistenza.
1. Nel caso di azione di arricchimento proposta da un appaltatore nei confronti di un Ente pubblico per l'esecuzione di opere non commissionate col contratto di appalto, il riconoscimento da parte dell'Ente dell'utilità delle opere medesime può risultare implicitamente per facta concludentia dalla loro utilizzazione, come nel caso in cui esse consistano nell'apprestamento di servizi necessari per l'agibilità di un edificio destinato dall'Ente a sede dei propri uffici. 2. In tema di debito di valore (quale è quello per l'indennizzo previsto dall'art. 2041 C.c.), la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono a funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso; la questione di illegittimità costituzionale di siffatta disciplina, in riferimento all'art. 3 Cost., ed alla diversa disciplina dei crediti pecuniari, per i quali non opera il principio della cumulabilità della rivalutazione e degli interessi, è manifestamente infondata, poiché il credito di una somma di denaro ha natura diversa del credito di risarcimento del danno e, pertanto, i rispettivi creditori non versano nella medesima situazione di fatto che imporrebbe identità di tutela.

1. Ved. Cass. 10 novembre 1993 n. 11107[R=W10N9311107]; 20 novembre 1992 n. 12399 R 1a. Come nota 1a. a Cass. 27 gennaio 1995 n. 990R. 2. Conf. Cass. 29 settembre 1994 n. 7943[R=W29S947943], 7 maggio 1993 n. 5263 [R=W7MA935263] e 13 novembre 1989 n. 4791.[R=W13N894791] 2a. Come nota 1a. a Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712.R
Cod. civ. artt. 1223 e 1224 , 2041 e 2043 Cost. art. 3 ; Cod. civ. art. 2041

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