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Sent.C. Cass. 10/11/2009, n. 23744

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1. Danni - Obbligazioni pecuniarie - Risarcimento del maggior danno - Ex art. 1224, c. 2, C.c.
1. Nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi moratori accordati al creditore dall’art. 1224 C.c., c. 1, hanno funzione prettamente risarcitoria, rappresentando il ristoro, in misura forfettariamente predeterminata, della mancata disponibilità della somma riconosciuta dovuta. Ne consegue che nelle obbligazioni pecuniarie il fenomeno inflativo non consente un automatico adeguamento dell’ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può solo implicare, in applicazione dell’art. 1224 C.c., c. 2, il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che gli sia derivato dall’impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo da parte del debitore lo avrebbe messo in grado di evitare o quanto meno di ridurre quegli effetti economici depauperativi che l’inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro.

1. Conf. Cass. 18 giugno 2004 n. 11415, [R=W18G0411415]3 febbraio 1995 n. 1307[R=W3F951307] sulla prima parte della massima; e Cass. 28 luglio 2004 n. 14202 [R=W28L0414202]sulla seconda parte. 1a. (DN-RIDN) - Sul risarcimento danni, come debito di valore (e non pecuniario o di valuta che dir si voglia) ved. Cass. 10 novembre 2009 n. 23744 R (Obbligazioni pecuniarie - Interessi ed eventuale maggior danno per svalutazione monetaria); 24 ottobre 2007 n. 22336 R (Condizioni per il risarcimento del danno non patrimoniale); 18 dicembre 2000 n. 15368 [R=W18D0015368] e 18 luglio 1997 n. 5845 [R=W18L975845] e 21 maggio 1994 n. 5002 R (Risarcimento danni per inadempimento contrattuale: debito di valore, su cui quindi spettano rivalutazione monetaria ed interessi); 18 agosto 1998 n. 8165 R(Criterio di calcolo di rivalutazione monetaria ed interessi); 24 luglio 1998 n. 7298 R (Computo degli interessi su importi rivalutati per singoli incrementi o su importo rivalutato in base ad un indice medio); 13 marzo 1995 n. 2898 R (Calcolo rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT; con esclusione del cumulo degli interessi legali sulla somma rivalutata); 7 marzo 1995 n. 2656 [R=W7M952656] (Rivalutazione e interessi sono cumulabili); 17 febbraio 1995 n. 1712 R (Sull’onere di prova del danneggiato e sul calcolo degli interessi); 4 maggio 1994 n. 4321 R (Risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 28 c., Cod. civ.: presuppone la prova anche utilizzando parametri fissi come gli indici ISTAT).
(Cod. civ. art.1224, c.2)

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