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Sent.C. Conti 11/09/1992, n. 51

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da pubblica amministrazione a professionisti esterni - Condizioni
1. Gli organi della P.A. devono provvedere direttamente all'espletamento dei compiti loro demandati dalla legge al duplice fine di non vanificare le attribuzioni ad essi conferite e di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa prescritti dall'art. 97 Cost.; solo in casi eccezionali la P.A., in presenza di speciali ed obiettive circostanze debitamente motivate, può avvalersi di apporti esterni per lo svolgimento di attività riconducibili al c.d. momento gestorio-esecutivo o per lo studio di problemi che postulino la particolare competenza tecnica di soggetti in essa non incardinati. (Nella specie è stato ritenuto che non ricorressero le condizioni legittimanti il ricorso a privati operatoti nell'ipotesi di esame e studio dell'attuazione delle direttive comunitarie in materia sanitaria nell'ordinamento italiano commesso dal Ministero della sanità al Centro studi di diritto comunitario di Roma).

1. Ved. C. Conti, Enti 28 aprile 1992 n. 19 R, 14 gennaio 1992 n. 1 R C. Conti, Stato 12 gennaio 1978 n. 843.[R=WCO12GE78843]

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