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Sent.C. Cass. 25/11/1992, n. 12561

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Decreto di liquidazione - Opposizione - Ordinanza ex art. 11 L. 1980 n. 319 - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione nel processo penale - Ricorso ex art. 11 L. 1980 n. 319 - Proposto dal difensore dell'imputato senza procura specifica - Ammissibilità. 3. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Tentativo di conciliazione ex art. 29 L. 1942 n. 794 - Omissione - Irrilevanza.
1. L'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319, con il quale il Tribunale o la Corte d'appello decide sull'opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al perito, consulente tecnico, interprete o traduttore, è impugnabile col ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che risolve una controversia su diritti soggettivi, avente carattere definitivo, con attitudine a pregiudicare, con l'efficacia propria del giudicato, gli stessi diritti. 2. Il ricorso al Tribunale, a norma dell'art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319, contro il provvedimento di liquidazione del compenso a favore del perito che abbia espletato il suo incarico nel procedimento penale, può essere proposto dal difensore dell'imputato, senza necessità di specifica procura, rientrando tale liquidazione nelle attività relative alla perizia. 3. In tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dall'Autorità giudiziaria, non costituisce motivo di nullità il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 29 L. 13 giugno 1942 n. 794, richiamato dall'art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319.

1. Ved. Cass. 27 maggio 1989 n. 2576[R=W27MA892576], 18 dicembre 1987 n. 9438,R 1° agosto 1986 n. 4936.[R=W1AG864936] 2. Ved. Cass. 27 luglio 1989 n. 4777 [R=W27L894777](Il decreto del giudice istruttore di liquidazione del compenso al C.T.U. può essere impugnato nel termine perentorio di 20 giorni). 3. Ved. Cass. 27 marzo 1970 n. 859, [R=W27M70849] 25 settembre 1967 n. 2196[R=W25S672196], 19 maggio 1965 n. 976, [R=W19MA65976] 30 maggio 1963 n. 1462[R=W30MA631462] e n. 1448.[R=W30MA631448] 1., 2., 3. Gli onorari stabiliti dal D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 sono stati adeguati col D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 . Ved. in generale sul compenso al C.T.U. nota 1. a Cass. 19 novembre 1992 n. 12364.R
Cost. art. 111 L. 8 luglio 1980 n. 319, ex art. 11R; L. 13 giugno 1942 n. 794, art. 29 [R=L79442,A=29](Onorari di avvocati e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile)

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