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Sent.C. Cass. 18/12/1987, n. 9438

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso liquidato dal giudice - Opposizione - Ordinanza del Tribunale o Corte d'appello - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso liquidato dal giudice - Opposizione - Procedimento ex L. 1942 n. 794 - Onere della prova - Valutazione del giudice, esclusa quella sull'utilità della consulenza.
1. L'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319, con la quale il Tribunale o la Corte d'appello decide sull'opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico d'ufficio, è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che risolve una controversia su diritti soggettivi avente carattere definitivo con attitudine a pregiudicare, con l'efficacia propria del giudicato, quegli stessi diritti. 2. In sede di opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico, lo speciale provvedimento, previsto negli artt. 29 e 30 L. 13 giugno 1942 n. 794, sulla liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore in materia civile, richiamato dall'art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319, non sottrae il giudizio, né sotto il profilo sostanziale, né sotto quello processuale, alle comuni norme circa l'onere di fornire in concreto la prova delle proprie pretese, col corrispondente dovere del giudice di provvedere, entro i limiti della domanda in base alle prove offerte; a tal fine detto giudice deve, tuttavia, limitare il suo esame al controllo della sola liquidazione al fine di stabilire se questa sia avvenuta con criteri adeguati all'entità dell'opera svolta, con esclusione di ogni valutazione sull'influenza e l'utilità della consulenza tecnica, che resta riservata all'accertamento in sede di cognizione del merito della causa in cui la consulenza fu disposta.

1. Sull'ordinanza, ved. Cass. 25 giugno 1987 n. 5592.[R=W25G875592] 2. Sull'applicazione degli artt. 29 e 30 L. n. 794/1942, ved. Cass. 7 gennaio 1981 n. 106.[R=W7GE81106]
Cost. art. 111; L. 8 giugno 1980 n. 319, art. 11 L. 13 giugno 1942 n. 794, artt. 29 e 30; L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11

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