FAST FIND : GP888

Sent.C. Cass. 11/06/1993, n. 6490

44082 44082
1. Periti industriali - Dipendenti di Stato o di Enti pubblici non economici - Divieto di iscrizione all'albo - Dipendenti di enti pubblici economici - Ammissibilità di iscrizione all'albo - Incompatibilità sancita dall'ordinamento dell'ente - Effetti
1. La norma dell'art. 7 R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 - che (analogamente all'art. 7 del Regolamento per la professione di geometra) prevede l'impossibilità d'iscrizione all'albo dei periti industriali per gli impiegati loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione - stabilisce un divieto (la cui operatività consente all'organo professionale preposto alla tenuta dell'albo sia di negare l'iscrizione, sia di disporre la cancellazione di un soggetto privo dei requisiti legittimanti l'iscrizione stessa) che concerne solo i professionisti impiegati dello Stato e degli altri Enti pubblici non economici; pertanto, i dipendenti degli Enti pubblici economici (nella specie, Enel) possono essere iscritti all'Albo, non avendo a tal fine rilevanza l'incompatibilità sancita nell'ordinamento particolare dell'Ente datore di lavoro, la quale esplica effetti nell'ambito del rapporto d'impiego, con la conseguenza, nel caso di violazione del relativo precetto, dell'eventuale applicabilità di sanzioni disciplinari.

1. Ved. precedente Cass. S. U. 25 maggio 1993 n. 5844.R Ricordiamo che il divieto di cui all'art. 7 R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 non opera nei confronti dei dipendenti degli enti pubblici di cui all'art. 1 L. 20 marzo 1975 n. 70 solo quando l'ordinamento degli enti medesimi fissi una preclusione assoluta all'esercizio della professione. Cass. 29 aprile 1991 n. 4732R
R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, art. 7 R

Dalla redazione