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Sent.C. Cass. 16/09/1993, n. 9558

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Consulenza in materia di estimo - Onorario a percentuale - Liquidazione per scaglioni - Computo sul valore stimato - Criterio. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Stima di azienda - Onorario a percentuale - Calcolo - Tabella ex D.P.R. 1988 n. 352 - Scaglione massimo di valore - Insuperabilità - Stima di ammontare eccedente - Irrilevanza.
1. Ai fini della liquidazione dell'onorario a percentuale spettante al consulente tecnico d'ufficio in materia di estimo, per cui l'art. 13 D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 prevede che l'onorario sia calcolato, per scaglioni, sull'importo stimato, deve farsi in ogni caso riferimento al valore determinato dal consulente nel dare esecuzione all'incarico conferitogli dal giudice, e non invece al valore del bene all'epoca dell'effettuazione della consulenza, anche quando la stima sia compiuta in relazione ad un'epoca passata. 2. Al fine della liquidazione dell'onorario per consulenza tecnica avente ad oggetto la valutazione di azienda, secondo le disposizioni della L. 8 luglio 1980 n. 319 le tabelle approvate con D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 (in attuazione dell'art. 2 legge n. 319 cit.), lo scaglione massimo di valore, per il calcolo a percentuale dell'onorario medesimo, fissato a partire da lire 500.000.000 fino a lire 1.000.000.000, configura un limite non superabile, pure quando la stima di detta azienda sia di ammontare eccedente.

1. Conf. Cass. 27 agosto 1991, n. 9194 R 2. Conf. Cass. 27 agosto 1991, n. 9193 R 1. e 2. Ved. nota 1a. a Cass. 16 agosto 1993, n. 8726.R
1. e 2. L. 8 luglio 1980 n. 319 R; D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, art. 13 R

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