Sent.C. Cass. 20/02/1997, n. 1569 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 20/02/1997, n. 1569

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1. Appalti oo.pp. - Anticipazione all'appaltatore - Revoca - Obbligo per appaltatore e fideiussore di restituzione - Compensazione con crediti verso la P.A. - Inammissibilità - Limiti.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, ove sussista un provvedimento di revoca dell'anticipazione di somme alle imprese appaltatrici, il debitore principale ed il suo fideiussore sono tenuti al pagamento delle somme anticipate senza possibilità di opporre in compensazione i debiti contratti dalla Pubblica amministrazione committente nell'ambito dello stesso rapporto contrattuale che non abbiano dato luogo a procedura di trattenuta di acconto e di assentita riduzione dell'importo della garanzia.

1. Sulla revoca dell'anticipazione all'appaltatore di opera pubblica da parte della P.A., ved. Cass. 1° luglio 1995 n. 7345 R, 22 dicembre 1994, n. 11040 R, 18 ottobre 1991 n. 11038 R, 11 marzo 1991 n. 2546 R, 12 maggio 1990 n. 4098 R.Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 5 della L. 28 maggio 1997 n. 140 , a partire dal 30 maggio 1997 (giorno successivo a quello della pubblicazione della suddetta legge nella Gazzetta ufficiale) è vietato alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, ecc., con esclusione dei contratti aggiudicati prima del 30 maggio e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.
D.P.R. 30 giugno 1972 n. 627[R=DPR62772]; D.M. 25 novembre 1972

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