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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP4706
Sent.C. Cass. 15/09/2000, n. 12178
Sent.C. Cass. 15/09/2000, n. 12178
Sent.C. Cass. 15/09/2000, n. 12178
1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Diritto dell'appaltatore - Previo riconoscimento P.A. con atto scritto. 2. Appalti oo.pp. - Sospensione lavori - Superamento dei termini ex art. 30 Cap. gen. oo.pp. - Poteri dell'appaltatore. 3. Appalti oo.pp. - Anticipazione allíappaltatore - Enti locali - Ritardo - Conseguenti interessi e rivalutazione.
1. In materia di appalto di opere pubbliche, il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi, sia con riguardo al della revisione, sia con riguardo alla responsabilità dell'amministrazione per interessi ed eventuale maggior danno sulla somma dovuta, sorge soltanto dal momento del riconoscimento della revisione medesima da parte dell'amministrazione; tale riconoscimento deve provenire dall'organo dell'ente pubblico abilitato a manifestarne la volontà e, per le amministrazioni comunali, non può che perfezionarsi con le forme richieste per la relativa delibera dal R.D. 1934 n. 383 e dalle leggi successive in materia, con la conseguenza che tale riconoscimento non può mai considerarsi pacifico tra le parti, e perciò non abbisognevole di prova, anche in mancanza di contestazione, atteso che non possono considerarsi pacifici tra le parti i fatti per i quali la legge richieda un atto scritto ad (o ad ).
2 In tema di appalto di opere pubbliche ed in ipotesi di sospensione dei lavori determinata da una delle cause previste dall'art. 30 D.P.R. 1962 n. 1063, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre il termine fissato dal citato art. 30 soltanto nel caso in cui l'amministrazione si sia opposta allo scioglimento del contratto richiesto dall'appaltatore; peraltro, una volta che l'appaltatore abbia invocato la risoluzione del contratto per superamento del limite temporale fissato dalla citata norma (invece che, ad esempio, per inadempimento) e l'amministrazione non si sia opposta, diventa irrilevante, ai fini del riconoscimento del ristoro predetto, l'indagine in ordine alla reale causa della sospensione ed alla sua effettiva dipendenza da una delle ipotesi contemplate dall'art. 30 citato, piuttosto che da un comportamento colposo dell'amministrazione, atteso che entrambi i contraenti hanno già compiuto la relativa valutazione, ravvisando nella situazione concreta una delle fattispecie a fronte delle quali la norma giustifica la sospensione e provvedendo perciò a sciogliere consensualmente il contratto, come consentito quando la detta sospensione superi la durata della stessa norma fissata.
3. In tema di appalti di opere pubbliche, relativi ad enti locali nel regime anteriore alla legge 1981 n. 741, l'art. 12 R.D. n. 2440 del 1923 (come modificato dall'art. 2 D.P.R. 1972 n. 627) rimetteva alla discrezionalità dell'amministrazione committente non solo il riconoscimento dell'anticipazione sul prezzo, ma anche la determinazione del suo ammontare e persino la scelta del momento in cui erogare tale anticipazione, predefinendo soltanto l'importo massimo che poteva essere concesso a tale titolo; ne consegue che la relativa posizione dell'appaltatore può acquistare consistenza di diritto soggettivo solo se, quando e nei limiti in cui l'amministrazione abbia positivamente esercitato il proprio potere discrezionale nelle forme imposte dall'evidenza pubblica, riconoscendo non solo l'acconto in questione, ma anche il suo (definitivo) ammontare, onde, in mancanza di una precedente delibera proveniente dall'amministrazione appaltante, il diritto al pagamento dell'acconto nell'importo complessivo ricevuto non sorge prima della sua erogazione e non è, pertanto, configurabile un diritto al pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme ricevute, non potendo l'obbligazione accessoria sorgere prima dell'obbligazione principale avente ad oggetto il pagamento dell'acconto.
2a. Sulla sospensione dei lavori e sui poteri dell'appaltatore ex art. 30 del Cap. gen. oo.pp, D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063[R=DPR106362,A=30], ved. Cass. 4 febbraio 2000 n. 1217R (In caso di sospensione dei lavori legittima l'impresa, ai sensi dell'art. 30 Cap. gen. oo.pp. può optare per lo scioglimento del contratto senza indennità); Cass. 24 novembre 1999 n. 13038R (Poteri dell'appaltatore, nel caso che la sospensione dei lavori disposta dalla P.A. superi i termini ex art. 30 Cap. gen. oo.pp.); Cass. 9 agosto 1997 n. 7450R (Scelta dell'appaltatore fra scioglimento del contratto e prosecuzione con risarcimento danno - Esclusione se la sospensione è stata richiesta allo stesso appaltatore).
Ved. anche Sospensione dei lavori illegittima - Danni dell'appaltatore e La sospensione dei lavori in un appalto pubblico. Sulle riserve in caso di sospensione dei lavori (quando e come devono essere formulate) ved. Le riserve negli appalti pubblici.
3a. Sulla anticipazione all'appaltatore di opera pubblica ved. C. Conti, Sez. centr. II 29 marzo 1999 n. 116R (Legittimità del rinvio erogazione di anticipazione in caso di sospensione dei lavori); Cass. 22 febbraio 1997 n. 1639R (Obbligo di recupero dell'anticipazione su S.A.L. e su saldo importo contrattuale); Cass. 20 febbraio 1997 n. 1569R e 1° luglio 1995 n. 7345R e 22 dicembre 1994 n. 11040R e 11 marzo 1991 n. 2546R (Revoca dell'anticipazione all'appaltatore e obbligo di restituzione per appaltatore e fideiussore - Inammissibilità di compensazione con crediti verso la P.A. - Limiti); Cass. 22 dicembre 1994 n. 11040R (Anticipazione all'appaltatore dietro garanzia o cauzione); Cass. 26 ottobre 1994 n. 8759R (Necessità di idonee garanzie bancarie od equivalenti per la concessione di anticipazioni - Non abrogata da art. 3 L. 1981 n. 741); C. Stato IV 8 gennaio 1992 n. 14R (L'anticipazione non è cumulabile con la revisione prezzi); Cass. 18 ottobre 1991 n. 11038R (1. Possibilità per l'impresa di utilizzare liberamente l'anticipazione - 2. Fideiussione per l'anticipazione - 3. Revoca dell'anticipazione per irregolarità nell'esecuzione dell'appalto; eventuale detrazione, dal debito dell'impresa, del credito per lavori eseguiti); Cass. 12 maggio 1990 n. 4098R (Revoca dell'anticipazione e richiesta di pagamento al fideiussore); Cass. 11 aprile 1990 n. 3080R (Anticipazione all'appaltatore dietro garanzia o cauzione e riduzione progressiva del debito del fideiussore - Conseguenze in caso di risoluzione del contratto); Cass. S.U. 4 aprile 1986 n. 2325R (Concessione concessa e poi revocata - Opposizione dell'appaltatore - Giurisdizione A.G.O.); C. Stato IV 15 marzo 1986 n. 176[R=WCS15M86176] (Anticipazione ed effetti sulla revisione prezzi).
Ved. anche Cauzione definitiva, ritenute di legge e anticipazione negli appalti oo.pp..
(R.D. 3 marzo 1934 n. 383)[R=RD38334] (D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 30)[R=DPR106362,A=30] (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 12R; L. 10 dicembre 1981 n. 741)[R=L74181] |
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