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Sent.C. Stato 03/02/1997, n. 134

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Ufficiosa od informale - Osservanza principio della par condicio - Necessità. 2. Appalti oo.pp. - Gara - Bando e lettera d'invito - Prescrizioni - Inosservanza - Esclusione dalla gara - Condizioni.
1. Il principio che esige il rispetto della parità di condizione dei candidati, che concorrono alla gara per l'aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione, ricollegandosi ai precetti dell'imparzialità e del buon andamento, è operante anche nelle gare c.d. ufficiose od informali. 2. Nelle gare per l'aggiudicazione di contratti della Pubblica amministrazione, non tutte le inosservanze della modalità stabilite per la presentazione dell'offerta determinano l'estromissione del procedimento, ma solo quelle che violino prescrizioni espressamente sanzionate con la esclusione, e quelle che pregiudichino la segretezza dell'offerta o, in senso più lato, la parità di condizione dei concorrenti.

2. Ved. C. Stato V 7 settembre 1995 n. 1277 R 2a. Pertanto alla P.A. che pubblica un bando di gara d'appalto o ne dirama gli inviti contenenti clausole che si vuole debbano essere scrupolosamente osservate a pena di esclusione dell'Impresa dalla gara, converrà richiamare la comminatoria espressa indicata dalla prevalente giurisprudenza aggiungendo, circa la necessaria osservanza di quelle clausole, le parole «a pena di esclusione».

Dalla redazione