Sent.C. Stato 11/07/2001, n. 3875 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 11/07/2001, n. 3875

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Bando - Clausola con comminatoria di esclusione - Conseguente obbligo P.A. di sua osservanza - Valutazione discrezionale - Inammissibile - Limiti.
1. Qualora il bando di una gara d'appalto (di lavori pubblici) commini espressamente l'obbligatoria esclusione dell'impresa che viola una clausola del bando, l'Amministrazione appaltante deve osservare precisamente e senza condizioni tale disposizione senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale della eventuale inadempienza di un'impresa; resta salva solamente la possibilità di consentire all'impresa la formale regolarizzazione di documenti, relativa cioè non al loro contenuto ma solo alla garanzia di provenienza.

Per le clausole contenute in un bando di gara d'appalto o nelle relative lettere d'invito diramate, che si vuole debbano essere scrupolosamente osservate a pena di esclusione dell'Appaltatore dalla gara, conviene alla pubblica Amministrazione appaltante richiamare espressamente - come richiesto dalle prevalente giurisprudenza - la prevista comminatoria di esclusione, sottolineando l'obbligo di osservanza di quelle clausole con l'espressione «a pena di esclusione» Ved. C. Stato VI 11 settembre 1999 n. 1179R; V 15 aprile 1999 n. 3756[R=WCS15A993756]; V 3 febbraio 1997 n. 134R.

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