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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Marche 16/02/2011, n. 2
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Regolam. R. 19/03/2020, n. 3
- Regolam. R. 16/02/2018, n. 2
- Regolam. R. 04/12/2015, n. 8
- Regolam. R. 02/03/2015, n. 1
- Regolam. R. 27/06/2011, n. 4
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Art. 1 - (Oggetto)1. Le norme del presente regolamento attuano le disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), inerenti la disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione, nel risp |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini dell’applicazione della l.r. 27/2009 e del presente regolamento si intendono per: a) rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione: la rete ordinaria e la rete autostradale. E’ esclusa la cosiddetta extrarete, destinata a soddisfare solamente il commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi a clienti diversi dagli impianti di rifornimento stradali e autostradali, come ad esempio i depositi agricoli, i prodotti per il riscaldamento, i depositi per motovela e motopesca, gli impianti avio per aereomobili; b) su |
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Art. 3 - (Classificazione degli impianti)1. Ai fini statistici e di monitoraggio regionale, gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione della rete ordinaria sono classificati nelle seguenti tipologie: a) stazione di servizio: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione dei carburanti c |
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Art. 4 - (Zone omogenee)1. Ai fini dell’applicazione della l.r. 27/2009 e del presente regolamento e ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art |
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CAPO I - IMPIANTI STRADALI, IMPIANTI PRIVATI E RECIPIENTI MOBILI |
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Art. 5 - (Nuovi impianti)1. L’installazione e l’esercizio di nuovi impianti della rete ordinaria sono soggetti all’autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. 2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di almeno due prodotti tra i seguenti: benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatto (GPL) e metano. Sono inoltre dotati dei seguenti requisiti minimi: a) dispositivi self-service pre-pagamento, b) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione; |
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Art. 5 bis - (Deroghe)1. L’obbligo di cui all’articolo 5, comma 2 ter, non si applica agli impianti localizzati nelle aree svantaggiate ovvero in caso di: a) per il GNL e per il GNC, presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai |
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Art. 6 - (Attività e servizi integrativi)1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 2, della l.r. 27/2009 i nuovi impianti e gli impianti esistenti, anche in deroga alle norme di settore, possono essere dotati di autonomi servizi per l’auto e per l’automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet e bancomat. Possono altresì essere dotati di autonome attività commerciali int |
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Art. 7 - (Impianti senza gestore) |
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Art. 8 - (Attività soggette ad autorizzazione)1. Sono soggette ad autorizzazione: a) l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti; b) il trasferimento degli impianti dalla posizione originaria ad altra all’interno del territorio comunale; c) il prelievo e il trasporto di carburanti in recipienti mobili; d) l’installazione di impianti di carburante a uso privato; |
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Art. 9 - (Attività soggette a SCIA)1. Sono soggette a SCIA, da presentare al Comune e all’ufficio dell’Agenzia delle dogane competenti per territorio: a) la ristrutturazione parziale o totale di un impianto sulla stessa area; b) la sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia o multipla erogazione, per carburanti già autorizzati; c) la sostituzione del tipo di carbur |
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Art. 10 - (Ubicazione degli impianti)1. Il complesso unitario costituito dall’impianto di distribuzione dei carburanti e dai manufatti relativi e dalle attività di cui all’articolo 6, escluse quelle ricettive, può essere realizzato in tutto o in parte anche all’interno del |
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Art. 11 - (Dimensione delle superfici coperte)1. Nelle zone del territorio comunale 2, 3 e 4 di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), la SC realizzabile è calcolata in relazione alla ST dell’impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione, secondo i seguenti parametri: |
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Art. 12 - (Modalità e spese per il collaudo) |
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Art. 18 - (Impianti a uso privato)1. Il rilascio dell’autorizzazione per un impianto a uso privato è subordinato alla condizione che lo stesso sia destinato esclusivamente al rifornimento degli automezzi di proprietà, in locazione e in uso al gestore e nel rispetto delle norme di settore in particolare edilizie, ambientali, igienico-sanitarie, di sicurezza sul lavoro e acustiche. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli impianti a uso privato gestiti da cooperative o consorzi di autotrasportatori possono essere |
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CAPO II - IMPIANTI SITUATI LUNGO LE AUTOSTRADE E I RACCORDI AUTOSTRADALI |
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Art. 19 - (Servizi degli impianti)1. Per la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione dei carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali è necessario dotare l’impianto di servizi accessori qualificati, finalizzati a fornire un servizio di natura polifunzionale al consumatore. 2. Gli impianti devono possedere i seguenti servizi: a) cartelloni elettronici dei prezzi praticati; b) aree di sosta per autoveicoli con parcheggi riservati agli utenti in condizione di disabilità; |
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Art. 20 - (Concessione)1. La concessione per l’installazione e l’esercizio di un nuovo impianto è rilasciata dalla struttura organizzativa regionale competente per la durata prevista dalla normativa vigente, subordinatamente alla conformità dell’impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio, nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici. |
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Art. 21 - (Modifiche dell’impianto)1. Costituiscono modifiche dell’impianto i seguenti interventi: a) l’aggiunta di carburanti non precedentemente erogati; b) la variazione del numero di distributori; c) la sostituzione di distributori a sempl |
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Art. 22 - (Ristrutturazione degli impianti)1. La ristrutturazione totale è autorizzata dalla struttura organizzativa regionale competente e sottoposta a collaudo.N18 |
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CAPO III - NORME COMUNI |
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Art. 23 - (Esercizio provvisorio)1. Per i nuovi impianti, le modifiche e le ristrutturazioni soggette a collaudo su richiesta dell’interessato la Regione o il Comune, per quanto |
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Art. 24 - (Norme transitorie)1. N10 2. Nei Comuni in cui è presente un unico impianto funzionante alla data di entrata in vigore del presente regolamento, quest’ultimo può proseguire l’attività con le apparecchiature self-service pre-pagamento ai sensi dell’articolo 7, previa comunicazione da presentare nei termini e con le modalità stabilite dal Comune. 3. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la |
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