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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Marche 02/03/2015, n. 1
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- Reg. R. 04/12/2015, n. 8
- Reg. R. 19/12/2016, n. 4
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[Premessa] |
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Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente regolamento disciplina l’attività di commercio in sede fissa di cui al Ti |
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Capo I - INDIRIZZI AGLI ENTI LOCALI |
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Art. 2 - (Disposizioni per le Province)1. Le Province, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 della l.r. 27/2009 e dal presente regolamento, stabiliscono nel piano territoriale di coordinamento (PTC) i criteri per la pianificazione territoriale nel settore commerciale, tenendo anche conto delle risultanze delle indagini conoscitive realizzate dall’Osservatorio regionale di cui all’articolo 5 della l.r. 27/2009. 2. Le Province indicano nel PTC gli ambiti territoriali comunali e sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione della grande distribuzione, tenendo conto: a) del sistema insediativo e delle aree comunali e sovracomunali di gravitazione determinate dall’assetto delle reti dei servizi e delle reti infrastrutturali; b) di eventuali specifiche connotazioni dei flussi di gravitazione commerciale messi in evidenza dalle analisi della mobilità e delle abitudini di acquisto. |
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Art. 3 - (Disposizioni per i Comuni)1. I Comuni promuovono: a) la funzionalità complessiva della rete commerciale; b) la congruità dell’insediamento commerciale con le caratteristiche urbanistiche del contesto territoriale; c) il contenimento dell’uso del territorio, tenuto conto della dotazione a destinazione commerciale esistente, in particolare: 1) favorendo il riutilizzo di aree degradate o comunque già interessate da precedenti trasformazioni urbanistiche; 2) valutando gli effetti di sconfinamento, separazione, interclusione di aree derivanti dalla localizzazione dell’insediamento e dalle infrastrutture relative; |
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Art. 4 - (Aree commerciali e bacini omogenei di utenza)1. Ai fini della localizzazione delle strutture commerciali, le aree del territorio comunale sono suddivise, secondo quanto stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, in: a) zona A, costituita dalle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare p |
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Art. 5 - (Restrizioni vietate)1. L’esercizio delle attività commerciali può essere limitato esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela della salute e dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, dell’igiene e della sicurezza del lavoro e dell’ordine e della sicurezza pubblici, il contrasto alle frodi e all’abusivismo, la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico. |
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Art. 6 - (Indirizzi generali relativi ai parcheggi)1. La realizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, dei centri commerciali è subordinata al possesso di una dotazione minima di aree destinate a parcheggio, la cui superficie complessiva è calcolata in base ai parametri previsti dagli articoli 22 e 26. 2. Il calcolo delle aree di parcheggio deve essere compiuto in relazione alla superficie di vendita come definita dall’articolo 10, comma 1, lettera e), della l.r. 27/2009 e dall’articolo 9 del presente regolamento. 3. I parametri di parcheggio di cui agli articoli 22 e 26 del presente regolamento sono comprensivi delle aree di parcheggio private e delle aree di parcheggio pubbliche di cui all’articolo 62, commi 1 e 4, del regolamento regionale 14 settembre 1989, n. 23 (Regolamento edilizio tipo), o di uso pubblico. 4. Nel titolo abilitativo edilizio alle grandi strutture di vendita, nonché alle medie strutture di vendita, ai centri commerciali con superficie superiore a 1500 metri quadrati sono specificate le superfici destinate a parcheggi privati e quelle destinate a parcheggi pubblici. Le superfici di parcheggio privato comprendono le aree a disposizione dei titolari e |
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Art. 7 - (Partecipazione locale)1. Gli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, stabiliscono criteri e modalità per l’acquisizione delle intese, dei pareri e delle altre forme di concertazione o di consultazione, comunque denominate, previste dalla l.r. 27/2009 e dal presente regolamento, nel rispetto delle dispos |
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CAPO II - ATTIVITÀ DI COMMERCIO IN SEDE FISSA |
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Sezione I - Disposizioni relative alla vendita al dettaglio e all’ingrosso |
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Art. 8 - (Settori merceologici)1. Agli esercizi commerciali che vendono sia prodotti del settore alimentare sia prodotti del settore |
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Art. 9 - (Superficie di vendita)1. La superficie di vendita, come definita dall’articolo 10, comma 1, lettera e), della l.r. 27/2009, si determina per ciascun |
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Art. 10 - (Area espositiva non aperta al pubblico)1. L’area espositiva non aperta al pubblico è la parte dell’unità immobilia |
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Art. 11 - (Attività commerciali stagionali)1. Le attività commerciali stagionali costituiscono una modalità efficace per realizzare l’equilibrio fra domanda e offerta in contesti territoriali fortemente caratterizzati dalla stagionalit&a |
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Art. 12 - (Negozi temporanei)1. I negozi temporanei o temporary shop sono attività commerciali che offrono prodotti specifici, aperte per un periodo di tempo limitato non superiore a sei settimane nell’anno solare. 2. L’attività di cui al comma 1 può essere svolta in qualsiasi zona del territorio comunale, purché in locali a destinazio |
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Art. 13 - (Vendita all’ingrosso)1. L’attività di commercio all’ingrosso di cui all’articolo 12 della l.r. 27/2009 è esercitata previa presentazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio, contestualmente alla comunicazione unica di cui all’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgen |
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Art. 14 - (Esercizio congiunto vendita all’ingrosso e al dettaglio)1. L’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio è soggetto al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio per le attività con uguale superficie di vendita e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali. 2. Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo di cui al comma 1, la superficie di vendita è costituita dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e delle superfici destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto al comma 3. |
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Art. 15 - (Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita)1. E’ esercizio specializzato nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita l’esercizio che effettua in modo esclusivo o prevalente l’attività di vendita di una delle tipologie dei prodotti elencati al comma 2. L’attività è considerata prevalente quando almeno l’80 per cento della superficie di vendita dell’esercizio è destinata a tale tipologia. 2. Sono merci ingombranti e a consegna differita i seguenti prodotti: |
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Art. 16 - (Vendite sottocosto)1. Alle vendite sottocosto si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Rep |
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Art. 17 - (Gestione di reparto)1. L’affidamento della gestione di uno o più reparti ai sensi dell’articolo 57 della l.r. 27/2009 non costituisce subingresso. |
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Art. 18 - (Modifiche societarie)1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale dell’impresa e il trasferimento della sede legale che non comp |
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Sezione II - Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato |
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Art. 19 - (Criteri per la localizzazione, l’ampliamento e il trasferimento)1. Gli esercizi di vicinato possono essere insediati nell’intero territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla 1.r. 27/2009 e dal presente regolamento nonché dal PRG ovvero da altri strumenti urbanistici o regolamentari idonei. 2. Nella sola zona A del te |
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Art. 20 - (Presentazione della SCIA)1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a presentazione di apposita SCIA da parte degli interessati. Il relativo procedimento è disciplinato dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 R (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica |
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Sezione III - Disposizioni particolari per le medie strutture di vendita |
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Art. 21 - (Classificazione e localizzazione)1. Le medie strutture di vendita alimentari e non alimentari, classificate come da Tabella 3, sono costituite da un’unica struttura edilizia anche articolata su più immobili funzionalmente collegati, comprendente un unico esercizio ovvero un insieme di più esercizi di vicinato o di medie strutture. Una media struttura può essere qualificata come centro commerciale quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 31. |
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Art. 22 - (Parametri di parcheggio)1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, il rilascio di un’autorizzazione per l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento e le modifiche del settore merceologico di medie strutture di vendita è soggetto ai parametri di parcheggio previsti nella Tabella 6. 2. Qualora si tratti di attività commerciali del settore alimentare o miste, le dotazioni di parcheggio previste devono essere incrementate di una percentuale pari ad almeno il dieci per cento. |
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Art. 23 - (Accessi)1. Per la localizzazione di medie strutture devono essere assicurati requisiti di localizzazione e di organizzazione degli accessi tali da offrire un’efficace accessibilità rispetto al b |
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Art. 24 - (Autorizzazione)1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 27/2009 e dal presente regolamento, nonché dal PRG o da altri strumenti urbanistici o regolamentari idonei. 2. Nel caso di: a) media struttura composta da un unico esercizio commerciale: si rilascia una unica autorizzazione al richiedente; b) media struttura composta da più esercizi di vicinato o medie strutture e attività non commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande: si rilasciano tante autorizzazioni quante sono le medie strutture e si presentano tante SCIA quanto sono gli esercizi di vicinato. Per le attività non commerciali e di somministrazioni di alimenti e bevande si applicano le relative norme di settore; c) media struttura sotto forma di centro commerciale: si rilascia un’unica autorizzazione al promotore del centro commerciale e successivamente, prima dell’effettivo inizio dell’attività, gli aventi diritto presentano una SCIA per ogni esercizio commerciale presente, sia esso esercizio di vicinato che media struttura di vendita. Per le attività non commerciali e di somministrazioni di alimenti e bevande si applicano le relative norme di settore. 3. L’autorizzazione è rilasciata alle seguenti condizioni: a) previsione negli strumenti urbanistici comunali della destinazione commerciale della zona o dell’area prescelta per l’attività di medie strutture di vendita; b) rispetto delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale previste in atti regionali, provinciali e comunali; c) rispetto delle condizioni, delle procedure e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, definite dal Comune ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della l.r. 27/2009; d) |
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Sezione IV - Disposizioni particolari per le grandi strutture di vendita |
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Art. 25 - (Classificazione e localizzazione)1. Le grandi strutture di vendita, alimentari e non alimentari, sono costituite da un’unica struttura edilizia anche se articolata su più immobili funzionalmente collegati, composta da un unico esercizio o da un insieme di più esercizi di vicinato o di medie o grandi strutture e sono classificate per dimensione come indicato nella allegata Tabella 7. Una grande struttura di vendita può essere qualificata come centro commerciale ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 31. |
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Art. 26 - (Parametri di parcheggio)1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, il rilascio di una nuova autorizzazione per l’apertura, il trasferimento, la modifica del settore merceologico e l’a |
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Art. 27 - (Accessi)1. Gli accessi delle grandi strutture di vendita, oltre a quanto stabilito dall’articolo 23, devono realizzare il raccordo tra parcheggio e viabilità pubblica in modo da garantire: |
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Art. 28 - (Disposizioni in materia ambientale ed energetica)1. Il rilascio dell’autorizzazione di una grande struttura di vendita è subordinato: a) all’adeguamento a quanto previsto dall’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 R (Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 R, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia); b) al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto |
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Art. 29 - (Autorizzazione)1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica del settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione, in conformità alla disciplina e agli strumenti di pianificazione in materia di urbanistica e di ambiente e in coerenza con i principi di tutela ambientale, di salvaguardia del territorio, di tutela della qualità dell’architettura, anche ai fini della valorizzazione del paesaggio, di una coerente e sostenibile pianificazione urbanistica e di tutela dei consumatori. 2. In caso di a) grande struttura composta da un unico esercizio commerciale: a seguito del nulla osta della conferenza di servizi, il Comune competente rilascia un’unica autorizzazione al richiedente; b) grande struttura composta da più esercizi di vicinato o da medie o grandi strutture e attività non commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande che non costituiscono un centro commerciale: a seguito del nulla osta della conferenza di servizi, il Comune competente rilascia un’unica autorizzazione al richiedente e successivamente, su istanza degli operatori, tante autorizzazioni quante sono le medie e grandi strutture, mentre si presentano tante SCIA quanti sono gli esercizi di vicinato. Per le attività non commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande si applicano le relative norme di settore; c) grande struttura sotto forma di centro commerciale: a seguito del nulla osta della conferenza di servizi, il Comune competente rilascia un’unica autorizzazione al promotore del centro commerciale e successivamente, prima dell’effettivo inizio dell’attività, gli aventi diritto presentano tante SCIA per ogni esercizio commerciale presente nel centro, sia esso esercizio di vicinato, media o grande struttura di vendita. Per le attività non commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande si applicano le relative norme di settore. 3. Al fine di conseguire più elevati livelli di qualità urbana, anche a fronte di diverse indicazioni negli strumenti urbanistici comunali, le grandi strutture di vendita sono realizzate rispettando un rapporto di copertura edificata (RC) non superiore a 1/3 della superficie necessaria (terreno asservito) per l’attuazione della previsione urbanistica. Il rapporto di copertura sopra indicato (RC max = 0.33) si applica anche quando le attività commerciali sono inserite in un organismo edilizio destinato a contenere differenti attività (commerciale, direzionale, residenziale, artigianale, di servizi, ecc.). Il rapporto non si applica alle strutture di vendita inserite in edifici esistenti mediante ristrutturazione edilizia con eventuale mutamento della destinazione d’uso. Rimane comunque fermo H rispe |
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Art. 30 - (Onere per la sostenibilità ambientale, territoriale e sociale)1. Ai sensi dell’articolo 16 ter della l.r. 27/2009, il rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita, anche sotto forma di centro commerciale, è subordinato a |
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Sezione V - Centri commerciali e concentrazione di medie strutture di vendita |
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Art. 31 - (Centri commerciali)1. Il centro commerciale è una struttura edilizia unitaria, anche se articolata su più immobili funzionalmente collegati a destinazione specifica, sorta o trasformata al fine di ospitare il centro, anche se all’interno operano più esercizi commerciali. In e |
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Art. 32 - (Concentrazione di medie strutture di vendita)1. Costituisce concentrazione di medie strutture di vendita il complesso di esercizi contigui o adiacenti costituente un’unica entità economico-commerciale, in cui la superficie di vendita complessiva dei singoli esercizi è pari o superiore alle dimensioni di una grande struttura di vendita e che è percepito dal consumatore come un insieme unico dotato di maggiore attrattività commerciale rispetto al singolo esercizio. Le strutture di vendita in forma concentrata mantengono carattere dimensionale unitario, anche se sono costituite da più unità immobiliari, se sono attraversate da viabilità privata o pubblica e se ap |
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Sezione VI - Forme speciali di vendita al dettaglio |
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Art. 33 - (Spacci interni)1. In base a quanto previsto dall’articolo 21 della l.r. 27/2009, l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio negli spacci interni è subordinato: |
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Art. 34 - (Distributori automatici)1. Per l’avvio della attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici deve essere presentata la SCIA ai sensi de |
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Art. 35 - (Vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione)1. Nella SCIA per l’esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite television |
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Sezione VII - Vendita della stampa quotidiana e periodica |
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Art. 36 - (Stampa quotidiana e periodica)1. L’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui al Titolo II, Capo I, Sezione III, della l.r. 27/2009, è disciplinata nel rispetto della normativa comunitaria e statale in materia di tutela della concorrenza, al fine di favorirne l’organica e razionale diffusione nel territorio regionale garantendo il diritto all’informazione e alla diffusione della cultura in condizioni di imparzialità. 2. Ai fini di cui al comma 1: a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita; b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita; c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono pr |
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CAPO III - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 37 - (Norme transitorie e finali)1. I Comuni individuano entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tramite il PRG o mediante altri strumenti urbanistici o regolamentari, le zone del territorio dove localizzare le medie strutture di vendita anche sotto forma di centri commerciali, nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 27/2009 e nel presente regolamento. 2. Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni, possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per medie strutture di vendita solo se compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti e nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 27/2009 e dal presente regolamento. 3. Le domande di autorizzazione per medie strutture di vendita in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono esaminate secondo le norme vigenti al momento della loro presentazione. 4. La modifica del settore merceologico, l’ampliamento e il trasferimento di una media struttura di ven |
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Art 38 - (Modifica del regolamento n. 2/2011)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 del regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 R (Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo 1V della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è aggiunto il seguente: “1 bis. I procedimenti di cui al presente regolamento vanno coordinati con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 2 |
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Art. 39 - (Modifica del r.r. 5/2011)1. Al comma 2 dell’articolo 5 del regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), le parole: “per attività” sono sostituite dalle parole: “o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per lo svolgimento dell’attività”. 2. Alla rubrica dell’articolo 8 del r.r. 5/2011 sono aggiunte le parole: “e SCIA”. 3. Il comma 1 dell’articolo 8 del r.r. 5/2011 è sostituito dal seguente: “1. Secondo quanto previsto dall’articolo 63, comma 1, della l.r. 27/2009, nelle zone sottoposte a tutela mediante programmazione l’apertura, anche stagionale, e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal Comune competente per territorio.” 4. Il comma 2 dell’articolo 8 del r.r. 5/2011 è sostituito dal seguente: “2. Nelle zone diverse da quelle di cui al comma 1, l’apertura, anche stagionale, e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione sono subordinati alla presentazione della SCIA al Comune competente per territorio.” 5. Al comma 3 dell’articolo 8 del r.r. 5/2011 dopo le parole: “L’autorizzazione” sono inserite le parole: “o la SCIA”. 6. La rubrica dell&rs |
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AllegatoTabella 1 (articolo 4, comma 2)
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