Comma abrogato dal Regolam. R. 02/03/2015, n. 1. Il comma 1 dell’articolo 24 così recitava: “1. Al fine di incrementare l’utilizzo e la diffusione di prodotti ecocompatibili nel rispetto dell’ambiente, per un periodo sperimentale di tre anni e fatti salvi i Comuni privi di impianti di distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti di cui all’articolo 5 erogano almeno tre carburanti a scelta tra benzina, gasolio, metano, GPL, idrogeno o relative miscele.”

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