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Regolam.R. Marche 27/06/2011, n. 4

Disciplina del Commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, Capo II, della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio).
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[Premessa]



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Capo I - Disposizioni generali


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Art. 1 - (Oggetto)

1. Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27

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Art. 2 - (Indirizzi per i Comuni)

1. La programmazione dello sviluppo del settore si espleta nel rispetto della vigente normativa europea e statale in materia di semplificazione, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza.

2. I Comuni regolamentano il commercio su aree pubbliche con l’obiettivo dell’innovazione e riqualificazione del settore, tenendo conto della peculiarità del loro territorio, nonché dell’esigenza di contemperare il diritto dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività con quello della collettività e dei consumatori alla fruizione di un servizio adeguato e rispondente alle diverse necessità ed esigenze. La regolamentazione comunale persegue in particolare i seguenti obiettivi, i quali possono essere modulati in relazione alle specifiche esigenze per i motivi indicati:

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Art. 3 - (Esercizio dell’attività)

1. L’attività di commercio su aree pubbliche è libera e può essere esercitata su tutto il territorio regionale nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza, nonché della normativa regionale e comunale.

2. È vietato porre limitazioni e divieti per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche al fine di creare zone di

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Capo II - Commercio in forma itinerante


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Art. 4 - (Esercizio dell’attività in forma itinerante)

1. Possono svolgere l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante tutti i prestatori in possesso di autorizzazione amministrativa o titolo equipollente.

2. In base a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 R (Attuazione della direttiva 2006/123/CE re

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Art. 5 - (Rilascio dell’autorizzazione)

1. Il rilascio dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante compete al Comune dove l’operatore intende avviare l’attività.

2. La domanda è presentata anche a mezzo posta o, in base al disposto dell’articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445R (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), a mezzo telefax o in via telematica, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione o altra modulistica avente i medesimi contenuti.

3. La domanda di a

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Art. 6 - (Rilascio di concessione o autorizzazione temporanee)

1. Il Comune può rilasciare concessioni o autorizzazioni temporanee in occasione di particolari eventi o riunioni di persone, individuati dal Comune medesimo sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2009, n. 14 (Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti). I provvedimenti sono validi soltanto per il giorno indicato e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

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Capo III - Mercati e fiere


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Art. 7 - (Istituzione del mercato)

1. Il mercato è istituito e regolato dal Comune nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 27/2009 e dal presente regolamento.

2. Al fine del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, di traffico, viabilità e circolazione il Comune può suddividere il mercato in settore alimentare e settore non alimentare ovvero può prevedere l’istituzione di posteggi specificatamente riservati al settore alimentare. In tale caso:

a) gli esercent

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Art. 8 - (Istituzione della fiera)

1. La fiera è istituita e regolata dal Comune nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 27/2009 e in

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Art. 9 - (Esercizio della attività su posteggio nei mercati e nelle fiere)

1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio riguarda:

a) le fiere di cui all’articolo 39 della l.r. 27/2009;

b) i mercati di cui agli articoli 40 e 41 della l.r. 27/2009.

2. L’attività di commercio su aree pubbliche nei posteggi nelle fiere e nei mercati è principalmente riservata agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione.

3. Con il regolamento di cui all’articolo 35 della l.r. 27/2009

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Art. 10 - (Modalità di assegnazione dei posteggi nei mercati)

1. I posteggi liberi nei mercati sono assegnati in base ai criteri e alle modalità previsti dagli articoli 40 e 41 della l.r. 27/2009, nonché sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Dopo la pubblicazione del bando regionale ed entro i termini previsti dallo stesso, l’operatore interessato presenta domanda al Comune anche a mezzo posta o, in base al disposto dell’articolo 38, comma 1, del d.p.r. 445/2000, a mezzo telefax o in via telematica, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione ovvero altra modulistica avente i medesimi contenuti.

3. Nella domanda l’operatore dichia

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Art. 11 - (Modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere)

1. I posteggi liberi nelle fiere sono assegnati in base ai criteri e alle modalità previsti dall’articolo 39 della l.r. 27/2009, nonché sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo.

2. La domanda è presentata o spedita al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa o entro il termine inferiore previsto dal regolamento di cui all’articolo 35 della l.r. 27/2009. La spedizione è effettuata a mezzo posta o, in

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Art. 12 - (Modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere di cui all’art. 39, comma 9, della l.r. 27/2009)

1. Nelle fiere che si svolgono almeno una volta l’anno, l’80 per cento dei posteggi può essere assegnato agli operatori che vi hanno operato almeno tre anni nell’ultimo quinquennio e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito bando comunale, secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 39, comma 2, della l.r. 27/2009.

2. Per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione su posteggio il Comune provvede alla pubblicazione di apposito bando che deve contenere:

a) l’elenco dei posteggi da assegnare, con l’indicazione della localizzazione, delle caratteristiche e della fiera alla quale si riferiscono;

b) il termine entro il quale gli interessati devono far pervenire la domanda;

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Art. 13 - (Assegnazione dei posteggi riservati nei mercati e nelle fiere)

1. Il Comune stabilisce le modalità e i criteri di assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti di cui all’articolo 9, comma 3, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e se

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Art. 14 - (Posteggi isolati)

1. I posteggi isolati sono ubicati in zone non individuabili come mercati e sono assegnati mediante a

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Art. 15 - (Registro delle presenze)

1. Al fine della predisposizione della graduatoria per l’assegnazione dei posteggi nelle fiere e nei mercati e per l’a

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Capo IV - Forme particolari di commercio su aree pubbliche


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Art. 16 - (Attività su aree demaniali marittime)

1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è vietato, salvo che l’operatore abbia ottenuto apposito nulla osta da parte dell’autorità competente. Il

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Art. 17 - (Attività negli aeroporti, stazioni e autostrade)

1. È vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade senza il permesso del soggetto proprietario o g

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Art. 18 - (Attività su aree private)

1. I privati non possono istituire mercati o fiere sulle aree di loro proprietà, né autorizzare l’utilizzo delle stesse al fine di istituire u

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Art. 19 - (Attività in grandi e medie strutture di vendita, centri commerciali, impianti di distribuzione dei carburanti)

1. Le grandi e medie strutture di vendita e i centri commerciali non possono istituire mercati di qualsiasi genere all’interno delle strutture né nei parcheggi di loro pertinenza.

2. In

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Art. 20 - (Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e fiere promozionali)

1. Il Comune può istituire manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all’articolo 33, comma 1, lettera r), della l.r. 27/2009 e fiere promozionali di cui al comma 1, lettera s), del medesimo articolo, cui possono partecipare i prestatori

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Art. 21 - (Promozione del commercio equo e solidale)

1. I Comuni, d’intesa con gli organismi iscritti al registro regionale di cui alla l.r. 8/2008, promuovono manifestazioni ed eventi del commercio equo e solidale, in particolare:

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Capo V - Mercati dell’usato, dell’antiquariato, del collezionismo e mercatini degli hobbisti


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Art. 22 - (Mercato dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo)

1. Il mercato dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico come definito dall’articolo 33, comma 1, lettera h), della l.r. 27/2009 ha lo scopo di promuovere l’esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, di modernariato, di cose vecchie anche usate e oggetti da collezione, in abbinamento o meno a oggetti di artigianato artistico purché non prevalenti.

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Art. 23 - (Istituzione dei mercati di cui all’art. 22 e dei mercatini degli hobbisti)

1. II Comune, sentite le organizzazioni dei commercianti e dei consumatori più rappresentative, istituisce e regolamenta i mercati dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo e i mercatini degli hobbisti, specificandone:

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Art. 24 - (Assegnazione dei posteggi)

1. I posteggi sono assegnati con le procedure e secondo i criteri di priorità individuati dal Comune in osservanza delle disposizioni della l.r. 27/2009 e del presente regolamento a:

a) esercenti il commercio su aree pubbliche titolari di autorizzazione;

b) hobbisti, collezionisti e scambisti;

c) artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificità del mercato o restauratori, in possesso dell’iscrizione all’apposito albo;

d) artisti che espongono per la vendita le proprie opere;

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Capo VI - Subentro, sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione


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Art. 25 - (Subentro e reintestazione dell’autorizzazione)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell’autorizzazione a chi subentra, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti fermo il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 58 della l.r. 27/2009, dal presente articolo e dalle norme in materia di cessione e gestione d’azienda.

2. Nei casi di cui al comma 1, il subentrante comunica l’avvenuto subentro al Comune entro trenta giorni dall’acquisizione del titolo. Trascorso tale termine, il subentrante non può esercitare l’attività fino alla comunicazione dell’avvenuto subingresso da parte del Comune mediant

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Art. 26 - (Sospensione dell’attività commerciale)

1. L’attività di commercio su aree pubbliche sia itinerante che su posteggio può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi, previa comunicazione al Comune sede di posteggio o che ha rilasciato l’atto autorizzatorio. Su richiesta dell’interess

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Art. 27 - (Revoca e decadenza dell’autorizzazione)

1. L’autorizzazione è revocata ai sensi dell’articolo 41, comma 7, della l.r. 27/2009:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 R (Legge- quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).Nel caso di mercato con svolgimento inferiore all’anno, le assenze sono calcolate in proporzione all’effettiva durata. La decadenza dalla concessione del postegg

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Capo VII - Disposizioni finali


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Art. 28 - (Affidamento della gestione dei mercati e delle fiere)

1. Il Comune può affidare a terzi l’organizzazione e la gestione del mercato e della fie

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Art. 29 - (Obblighi degli operatori)

1. Agli operatori è fatto obbligo di:

a) non superare la superficie di posteggio assegnata, sia con installazioni mobili sia con esposizione di merci;

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Art. 30 - (Consistenza degli esercizi)

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, il

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Art. 31 - (Norme sullo sportello unico per le attività produttive)

1. I Comuni nel disciplinare i procedimenti di cui al presente regolamento osservano altresì le disposizioni del decreto del Presidente

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Art. 32 - (Modifica dei rr.rr. 1/2011 e 2/2011)

1. Il comma 1 dell’articolo 7 del regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 1 R (Ordinamento del sistema fieristico regionale, in attuazione del Titolo VI della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27, Testo Unico in materia di Commercio), è sostituito dal seguente:

“1. I quartieri fieristici, oltre a essere conformi alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, ambientale, di sicurezza e agibilità, sono dotati di:

a) servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;

b) parcheggi esterni;

c) impianti e servizi antincendio, impianti termici, di aerazione e di illuminazione e in generale i

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