Il presente articolo, già modificato dall'art. 30, comma 5, L.R. 28/01/2000, n. 5, è stato poi sostituito dall'art. 5, L.R. 25/02/2005, n. 6 ed infine abrogato dalla L.R. 26/06/2018, n. 23, così recitava:

“Art. 24 - Il personale

1. L'Ente parco, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di personale dipendente, nei limiti della dotazione organica definita dal Consiglio dell'Ente ed approvata dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale trasferisce nella dotazione organica dell'Ente esclusivamente i posti corrispondenti al personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti regionali.

4. L'Ente parco può avvalersi, previa stipula di appositi accordi, di personale degli Enti locali operanti nell'area del parco.

5. L'Ente parco può inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche, culturali e cooperative di servizi per lo svolgimento di attività di servizio al parco.”

Dalla redazione