Articolo abrogato dalla L.R. 26/06/2018, n. 23, così recitava:

“Art. 20 - Funzioni del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo:

a) adotta il Piano pluriennale economico - sociale e i programmi annuali di cui all'articolo 11;

b) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal Piano pluriennale economico-sociale e dai programmi annuali di cui all'articolo 11;

c) dispone la cattura e l'eventuale abbattimento di animali nel caso di fenomeni degenerativi;

d) propone alla Giunta regionale interventi rivolti alla realizzazione di opere e all'acquisto di mezzi necessari per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;

e) delibera in ordine all'acquisizione di beni immobili e in ordine ad ogni altra attività patrimoniale necessaria alla gestione del Parco;

f) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti, salvo quanto diversamente previsto dalla lettera p), comma 1, dell'articolo 18;

g) assume ogni altro provvedimento che rientri nelle finalità della presente legge e che non sia di competenza di altri organi dell'Ente o della Regione del Veneto.”

Dalla redazione