Articolo abrogato dalla L.R. 26/06/2018, n. 23, così recitava:

“Art. 19 - Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio nel proprio seno.

2. Esso è composto, oltre che dal presidente, da dieci membri onde garantire la presenza di tutti i comuni di cui all'articolo 1, della provincia di Rovigo e della Regione.

3. Il direttore del Parco partecipa alle sedute del Comitato esecutivo con voto consultivo.

4. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consiglio di cui al comma 4 dell'articolo 17.

5. Ai membri del Comitato esecutivo che ne hanno titolo, compete un'indennità di carica mensile di importo pari al trenta per cento dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'articolo 5 della medesima legge.

6. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri nominati; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti palesemente espressi, prevale il voto del presidente.”

Dalla redazione