Articolo abrogato dalla L.R. 26/06/2018, n. 23, così recitava:

“Art. 22 - Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio entro sei mesi dall'insediamento e dura in carica quattro anni.

2. Esso è composto:

a) dal direttore del Parco;

b) da cinque esperti in discipline attinenti alla tutela del territorio, alla difesa e valorizzazione dell'ambiente tra cui: geologia, zoologia, biotecnica, scienze forestali, scienze agrarie, urbanistica, ecologia, economia e sociologia;

c) da tre esperti in discipline attinenti al turismo, alla pesca ed alla cultura;

d) dal direttore del Consorzio di bonifica Delta Po - Adige.

3. Il presidente del Comitato tecnico-scientifico è il presidente dell'Ente parco o suo delegato.

4. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consiglio di cui al comma 4 dell'articolo 17.

5. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico competono le indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni.”

Dalla redazione