Articolo abrogato dalla L.R. 26/06/2018, n. 23, così recitava:

“Art. 26 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti in possesso di comprovata esperienza amministrativo-contabile. Uno dei membri effettivi è nominato dal Ministero del Tesoro, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, gli altri membri sono nominati dal Consiglio regionale.

2. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, i componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni.

3. Il presidente è eletto tra i membri effettivi.

4. Al presidente del Collegio dei revisori compete un'indennità di carica annua lorda pari all'importo massimo stabilito all'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni; agli altri componenti compete un'indennità di carica annua lorda pari al cinquanta per cento di quella spettante al presidente del Collegio stesso. Al presidente e ai componenti il Collegio compete il rimborso delle spese di viaggio come stabilito dall'articolo 5 della medesima legge.”

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