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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 28/04/1998, n. 19
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- L.R. 25/02/2005, n. 5
- L.R. 13/09/2001, n. 27
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Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione della legge1. La Regione del Veneto, con la presente legge, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, tutela la fauna ittica, l'ecosistema acquatico, regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salv |
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Art. 2 - Tipi di pesca1. Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano: a) la pe |
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Art. 3 - Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico |
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Art. 4 - Protezione del patrimonio ittico1. La gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici |
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Art. 5 - Carta ittica regionale1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, la Giunta regionale predispone nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la Carta ittica articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l'ecosistema. |
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Art. 5-bis - Previsione di zone no kill e zone trofeo1. La carta ittica regionale di cui all'articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio immediato |
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Art. 7 - Regolamenti regionali per la pesca1. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" un regolamento attuativo della presente legge con il quale sono di |
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Art. 8 - Piani di miglioramento della pesca1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna i |
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Art. 8-bis - Mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole |
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Art. 9 - Licenze di pesca1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. N13 1-bis. N22. 1-ter. La Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione, istituisce eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale. N23 |
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Art. 10 - Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e anziani |
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Art. 11 - Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per i residenti all'estero |
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Art. 11-bis - Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico |
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Art. 11-ter - Scale di risalita1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la c |
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Art. 12 - Divieti ed obblighi1. Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione. 2. N37 3. È vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge. 4. È vietato eserc |
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Art. 14 - Periodi di proibizione della pesca1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per: a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo; b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile; c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio; d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno; e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno; f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo; g) N78 h) N79 1-bis. Il prelievo delle seguen |
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Art. 15 - Vigilanza e ripopolamentiLa Giunta regionale assicura la vigilanza sulle acque interne mediante il Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017". Il Servizio regionale di vigilanza coordina inoltre le attività di vigilanza volontaria sulla pesca, |
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Art. 17 - Diritti esclusivi di pesca1. Fatti salvi i diritti esclusivi di pesca riconosciuti alle Province dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'espropriazione dei rimanenti diritti esclusivi può essere disposta dalla Giunta regionale in conformità alle n |
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Art. 18 - Esercizio della pesca in acque di bonifica1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è ovunque consentito ad eccezione dei tratti d'acqua di cui al comma 2. 2. Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione |
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Art. 19 - Accessi1. È sempre consentito l'accesso ed il passaggio alle acque pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arr |
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Art. 19-bis - Imprenditore ittico1. L'imprenditore ittico è il soggetto che esercita, professionalmente in forma singola o associata, in forma societaria o cooperativistica - consortile, l'attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 24. L'i |
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Art. 20 - Attività di acquacoltura1. Ai fini della presente legge, l'acquacoltura è l'allevamento di varie specie acquatiche fino all'età adulta o per un periodo limitato del ciclo bi |
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Art. 22 - Autorizzazioni a scopo acquacoltura |
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Art. 23 - Disposizioni per gli impianti di acquacoltura1. Negli impianti di acquacoltura non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, ivi comprese quelle relative ai regolamenti provinciali. |
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Art. 24 - Definizione di pesca professionale1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, esercitata in forma esclusiva o |
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Art. 24-bis - Attività connesse alla pesca professionale1. L'imprenditore ittico, mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, può essere autorizzato ad esercitare le seguenti attività connesse all'esercizio della pesca professionale: |
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Art. 25 - Esercizio della pesca professionale1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A. I pescatori di professione esercitano la propria attività esclusivamen |
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Art. 26 - Pescatori marittimi1. I pescatori di professione iscritti nell'apposito registro dei pescatori marittimi in possesso della licenza marittima prevista dall'articolo 4 dell |
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Art. 27 - Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione1. Nelle acque interne i pescatori, dal sedicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalla Giunta regionale la licenza |
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Art. 27-bis - Commissione consultiva regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura quale organo consultivo, propulsivo e di concertazione tra eventuali controinteressati, per le tematiche afferenti alla pesca professionale e all'acquacoltura. 2. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale delegato alle materie della pesca e dell'acquacoltura, il quale la convoc |
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Art. 27-ter - Consulta regionale per la pesca dilettantistica e sportiva |
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Art. 27 quater - Interventi a sostegno della pesca dilettantistica e sportiva |
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Art. 28 - Pesca sportiva e dilettantistica1. La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro. |
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Art. 29 - Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private1. L'esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'intero di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 1 |
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Art. 30 - Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica1. La Giunta regionale può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.). N13 2. La concessione deve essere as |
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Art. 31 - Gare e manifestazioni di pesca sportiva1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all'autorizzazione della Giunta regionale.N13 2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426. Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello l |
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Art. 32 - Tabelle1. I titolari di concessioni ed autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge devono provvedere all'installazione di tabelle nei luoghi indic |
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Art. 33 - Sanzioni amministrative1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza di tipo "B" con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00.N39 1-bis. Per le violazioni di cui all'articolo 25, comma 1 della presente legge concernenti l'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo "A" o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo "A" nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l'attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l'immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca.N63 1-ter. Il titolare di licenza professionale e dilettantistica valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado |
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Art. 33-bis - Interventi per il controllo di Culicidi potenziali vettori di "arbovirus"1. La Regione del Veneto nell'esercizio delle sue competenze in |
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Art. 33-ter - Disturbo all'esercizio dell'attività piscatoria e molestie agli esercenti l'attività piscatoria |
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Art. 34 - Ricorsi amministrativi |
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Art. 35 - Disposizioni finanziarie |
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Art. 36 - Abrogazioni1. Sono abrogati: a) la legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50; |
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Art. 37 - Norma transitoria1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti provinciali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel Reg. 20 luglio 1989, n. 3 così come m |
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Art. 38 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Ven |
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